È stata pubblicata sul sito web istituzionale di Arera la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/Rif, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente competente l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente”.
La Deliberazione disciplina alcune semplificazioni sulla procedura di approvazione dei Pef Tari, posto che nelle riunioni del Tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali è emerso che in talune aree territoriali vi sono difficoltà connesse alla puntuale individuazione dei soggetti competenti cui attribuire i poteri e le funzioni rilevanti a fini tariffari.
Ai sensi dell’art. 1 della Deliberazione in commento, per i procedimenti di approvazione dei Piani economico-finanziari e dei corrispettivi, i gestori che erogano il “Servizio integrato di gestione dei rifiuti”, trasmettono all’Ente territorialmente competente gli atti di propria competenza.
Laddove l’Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore stesso, la procedura di validazione del Pef può essere svolta da un soggetto che può esser identificato come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile in un’altra Amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi ha la responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il Responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.
L’Ente territorialmente competente deve dare comunicazione ad Arera qualora non riceva adeguata collaborazione dalle Amministrazioni che svolgono l’attività di validazione.
Laddove, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, l’Ente si avvale della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del “Mtr”, dovranno essere indicate le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.
Nel caso di presenza di più gestori nell’ambito del “Servizio integrato di gestione dei rifiuti”, l’Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun soggetto affidatario la parte di Pef di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre lo schema di Pef da trasmettere ad Arera.
Secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 1, non sono soggetti all’obbligo di predisporre il citato Piano i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti che sono stabilmente esclusi dall’obbligo di predisporre una parte di Piano economico-finanziario.
Se le funzioni attribuite all’Ente territorialmente competente prevedono attività, sia da parte dell’Ente di governo dell’Ambito, sia da parte dei Comuni ricadenti nel medesimo territorio, Arera richiederà all’Ente di governo dell’Ambito la trasmissione del Pef “pluricomunale” o di Ambito e, nel caso di differenziazione dei corrispettivi del “Servizio integrato dei rifiuti”, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la trasmissione dei Piani corrispondenti ai singoli Enti Locali.
L’art. 2 della Deliberazione di che trattasi dispone che, con riferimento ai Pef e ai corrispettivi del “Servizio integrato dei rifiuti”, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, Arera darà avvio al procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della Deliberazione n. 443/2019/R/Rif, per la successiva approvazione da parte dell’Autorità stessa.
Il Direttore della Direzione “Ciclo dei rifiuti urbani e assimilati” dovrà acquisire gli elementi necessari per procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.
Poi, l’Autorità approverà con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità.
In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplinerà gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
Nelle more della citata approvazione, Arera precisa che si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai Pef e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.
La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell’Ente territorialmente competente nell’ambito della procedura di approvazione è da considerarsi, secondo l’art. 3, inerzia ai sensi dell’art. 7 della Deliberazione n. 443/2019, inerzia che l’Ente dovrà comunicare ad Arera.
In caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del Pef sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall’ultimo “Rapporto Ispra”.
In ogni caso – precisa Arera – sono esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione.
Da ultimo, Arera rinvia a successive determinazioni del Direttore della Direzione “Ciclo dei rifiuti urbani e assimilati” l’esplicitazione di ulteriori aspetti applicativi, nonché la definizione delle modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione per l’approvazione dei Pef di cui ai commi 6.1 e 6.2 della Deliberazione n. 443/2019.