Il Concessionario per la riscossione di una Provincia toscana aveva notificato ad alcuni soggetti una cartella di pagamento Tarsu per gli anni d’imposta 2001 e 2002. I contribuenti hanno impugnato la cartella di pagamento, lamentando la decadenza dell’Ente dal potere di riscossione per tardiva formazione del ruolo d’imposta ex art. 72, del Dlgs. n. 507/93.
Nella Sentenza n. 1503 del 27 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha rilevato che, in tema di riscossione coattiva Tarsu, il termine di decadenza è quello fissato dall’art. 1, commi 163 e 171, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), applicabile dal 1° gennaio 2007 a tutti i rapporti pendenti. Di conseguenza, in caso di riscossione coattiva di Tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Tuttavia, nel caso specifico, non si applica la suddetta norma, la quale ha disciplinato e modificato solo l’ipotesi della riscossione coattiva di Tributi locali a mezzo titolo esecutivo emesso dall’Ente, in quanto il Comune in questione, decidendo di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo, deve sottostare al più breve termine annuale di cui all’art. 72, del Dlgs. n. 507/93, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il Tributo o l’avviso di accertamento è stato notificato.
Inoltre – aggiungono i Giudici di legittimità – la parte ricorrente erroneamente afferma l’implicita abrogazione dell’art. 72, del Dlgs. n. 507/93, per effetto della legislazione sopravvenuta, che riguarda invece un’ipotesi di riscossione diversa dal ruolo.
Dunque, il Comune in questione, avendo scelto il sistema di riscossione tramite ruolo, deve anche applicare il termine annuale di decadenza espressamente previsto per tale modalità di riscossione e non può dunque invocare il diverso e più lungo termine di decadenza triennale previsto dalla Legge n. 296/06 per la riscossione coattiva di Tributi locali a mezzo di titolo esecutivo.