Tarsu: per escludere il garage dall’ambito applicativo, il contribuente deve provare l’impossibilità di produrre rifiuti nei locali

Nell’Ordinanza n. 7617 del 15 aprile 2016 della Corte di Cassazione, viene rigettato il ricorso proposto da un contribuente verso l’avviso di accertamento per Tarsu, in merito all’utilizzabilità di un garage. Nello specifico, i Giudici di legittimità statuiscono che il presupposto impositivo della Tarsu è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Ai sensi dell’art. 62, comma 2, del Dlgs. n. 507/93, non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. La condizione posta è che tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

L’art. 62 pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non possa essere ritenuta in modo presunto dal Giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.