by Redazione | 01/09/2015 9:57
Nella Sentenza n. 16952 del 19 agosto 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici osservano che il ruolo, secondo la speciale previsione contenuta all’art. 72, del Dlgs n. 507/93, deve essere utilizzato dal Comune impositore per la cosiddetta “esecuzione spontanea” ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Dlgs. n. 46/99. Tuttavia, il ruolo in parola, non essendo stato portato a conoscenza mediante notifica della cartella, bensì con un atto sui generis, pur contenente la manifestazione impositiva, non obbligava la contribuente a contestare l’Imposta. Ed invero, i contribuenti hanno facoltà e non il dovere di impugnare atti diversi da quelli individuati dall’art. 19, del Dlgs n. 546/92, che manifestano il rapporto tributario. E in ragione di ciò, alla contribuente non era quindi preclusa la successiva impugnazione dell’avviso di pagamento che, pur non essendo tra gli atti previsti dall’art. 19, del Dlgs n. 546/92, era comunque tra quelli facoltativamente impugnabili in quanto manifestante l’imposizione.
Sentenza n. 16952 del 19 agosto 2015 della Corte di Cassazione[1]
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