Tarsu: legittima la previsione di una tariffa per gli alberghi di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione

Nell’Ordinanza n. 20621 del 31 luglio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che in tema di Tarsu è legittima la Delibera comunale di approvazione del Regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applica a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei Regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal Dlgs. n. 22/1997. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’Ente impositore. Del resto, gli elementi di riscontro della legittimità della Delibera non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.