Nella Sentenza n. 22756 del 9 novembre 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno di per sé non può corrispondere alla previsione di esenzione dalla Tarsu di cui all’art. 62, comma 2, del Dlgs. n. 507/93.
Tale norma indica, come causa di esclusione dell’obbligo del Tributo, le condizioni di “obiettiva” impossibilità di utilizzo dell’immobile, che di certo non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.