Nella Sentenza n. 5036 del 18 dicembre 2017 della Ctr Sicilia, una contribuente impugnava un avviso di accertamento afferente Tia per l’anno 2007, rilevando che l’immobile per il quale veniva preteso il Tributo in questione risultava essere “insuscettibile di produrre rifiuti”, trattandosi di un magazzino inutilizzabile.
I Giudici riportano che le ipotesi di esclusione dal pagamento del Tributo in parola sono espressamente previste dall’art. 62 del Dlgs. n. 507/93. La citata norma dispone che la Tarsu sia dovuta per l’occupazione o la detenzione di aree coperte o scoperte, indipendentemente dall’uso al quale sono adibite.
Poi, la stessa norma indica i soli 3 casi di non assoggettabilità a tassazione, e precisamente:
1) le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura;
2) le aree che non possono produrre rifiuti per il particolare uso cui sono stabilmente destinate;
3) le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.
Pertanto, nel caso di specie, l’immobile in questione è da considerarsi escluso da tassazione per impossibilità di produrre rifiuti sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente e non smentita dall’Amministrazione.




