Tarsu: onere della prova della produzione di rifiuti speciali

Con la Sentenza n. 10548 del 28 aprile 2017, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di Tarsu ed ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui un Comune aveva ripreso a tassazione una parte delle aree di un’attività di cantieristica e rimessaggio per imbarcazioni, in applicazione del Regolamento comunale che, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/93, individua categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale forfettaria di riduzione. Tuttavia, la Tarsu può essere ridotta o addirittura azzerata in alcune tassative ipotesi previste dall’art. 62, del Dlgs. n. 507/93.

Il Comune che aveva notificato l’avviso di accertamento concedeva una detassazione parziale, in particolare una riduzione del 30%, invece di quella piena, per le aree che la Società aveva provato essere luoghi di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio.

La Suprema Corte chiarisce che l’esonero dalla Tarsu, previsto dall’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/93, per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra un’eccezione, i cui presupposti spetta al contribuente allegare e provare. Inoltre, l’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/93, attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, facoltà la quale esige tuttavia uno specifico esercizio regolamentare, in difetto restando le superfici esenti da tassazione.

Ciò premesso, nel caso di specie, la riduzione del 30% è prevista dal Regolamento comunale in via forfetaria e come tale è stata applicata alle superfici di che trattasi “non essendo agevolmente identificabile quella ove venivano prodotti i rifiuti speciali”. Tuttavia, un articolo del Regolamento comunale indica una precisa condizione della detassazione a percentuale fissa “ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali”.

Pertanto, la Suprema Corte precisa come l’applicazione della riduzione in oggetto sia condizionata, come stabilito nel Regolamento stesso, al fatto che “risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali”.