Nella Sentenza n. 26201 del 18 ottobre 2018, della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 63, comma 3 del Dlgs. n. 507/1993,il quale statuisce che, “nel caso di locali in multiproprietà e di Centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo”. La Suprema Corte chiarisce che la norma sopra riportata deve essere interpretata nel senso che, in tema di Tarsu, per i “Centri commerciali integrati” (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall’art. 63 del Dlgs. n. 507/1993, il quale contrappone colui dal quale “la Tassa è dovuta” a colui che ne “è responsabile”. Dunque, il gestore dei servizi comuni all’interno del Centro commerciale integrato è responsabile in solido, con singoli detentori dei locali in uso esclusivo, per il pagamento della Tarsu.