Tassa di concessione governativa: applicabilità agli abbonamenti sottoscritti dagli Enti Locali

L’esenzione delle Amministrazioni comunali dal pagamento della Tassa di concessione governativa sulle utenze telefoniche è da tempo questione molto controversa.

Fino ad oggi i Giudici di legittimità hanno sostenuto che i Comuni dovessero essere equiparati a tutti gli effetti, anche fiscali, alle Amministrazioni dello Stato, e che pertanto dovessero beneficiare dell’esenzione dalla Tcg.

Nello specifico, il presupposto impositivo della Tcg in questione doveva rinvenirsi nel Regolamento di cui al Dm. Ministero Poste e Telecomunicazioni n. 33/90 e nell’art. 3, del Dl. n. 151/91, convertito in Legge n. 202/91, che hanno assoggettato alla Tcg il documento sostitutivo della licenza, ovvero il contratto di abbonamento stipulato con il gestore. Inoltre il Dlgs. n. 259/03, pur disponendo l’abrogazione di numerose norme del precedente Dpr. n. 156/73, tuttavia non ha dettato una disciplina innovativa dell’intera materia, avendo sostanzialmente recepito la nuova norma nell’art. 160 il contenuto dell’abrogato art. 318, del Dpr. n. 156/73. Infatti, l’articolo citato prevede espressamente che, per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione, il titolo di abbonamento sostituisce la licenza, rimanendo quindi esclusa un’abrogazione tacita della norma tariffaria.

La questione controversa è quella secondo cui le Amministrazioni comunali sarebbero esentate dal pagamento della Tcg sull’utenza telefonica, in quanto equiparate alle Amministrazioni dello Stato.

La Suprema Corte, con la Sentenza n. 9560/14, ha ritenuto errata la prospettiva avanzata fino a quel momento dalla medesima Giurisprudenza di legittimità, in quanto per lo Stato, a differenza che per gli Enti Locali, vi è piena coincidenza tra titolarità della situazione giuridica soggettiva e potere di autorizzazione dell’esercizio.

Di conseguenza, per le Amministrazioni statali non potrebbe verificarsi il presupposto impositivo, in quanto escluse a priori dall’applicazione della Tcg; quindi, non è richiesta un’espressa previsione normativa di esenzione, come invece risulta doverosa per qualsiasi altro soggetto passivo, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dello stesso. In sostanza, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 9560/14 sancisce che gli Enti Locali non possono mai essere equiparati allo Stato, in quanto solo per quest’ultimo si cumulano le qualità di titolare dell’obbligazione tributaria e titolare del potere di autorizzare l’attività che è presupposto impositivo.

Giurisprudenza a confronto

Sentenza Corte di Cassazione n. 8825/12

La Sentenza Corte di Cassazione n. 8825/12 ha sostenuto che il presupposto della Tcg sulla telefonia mobilenon è rappresentato da un provvedimento amministrativo – come la licenza o un suo documento sostitutivo – ma dalle concrete prestazioni periodiche del Servizio telefonico. Queste ultime fanno nascere l’obbligazione tributaria alle scadenze del pagamento dei corrispettivi.

La problematica ha origine da quando il nuovo “Codice delle Comunicazioni” (Dlgs. n. 259/03) ha superato il precedente regime concessorio e ha decretato la libertà e la libera disponibilità delle forniture di servizi di comunicazione. In questo contesto, il contratto di abbonamento stipulato dall’utente ha così riacquistato la sua ordinaria natura corrispettiva.

In assenza di una licenza o di un altro provvedimento amministrativo da tassare, è venuto a mancare il presupposto base per l’applicazione della Tcg. In sostanza, la Corte ha rilevato che, sotto il profilo formale, la voce tariffaria di cui si discute si riferisce al rilascio della licenza o al documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il Servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, provvedimento venuto meno con l’art. 218, comma 1, lett. q), del Dlgs. n. 259/03.

Con il citato Decreto, la disciplina di Settore è stata profondamente innovata al fine di renderla compatibile con i principi del mercato comune mediante la sostituzione, dell’originario regime di privativa legale regolato da provvedimenti concessori di pubblico servizio, con il nuovo regime autorizzatorio fondato sul principio della libera fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Sono stati inoltre garantiti i diritti inderogabili all’uso di mezzi di comunicazione e all’iniziativa economica in regime di concorrenza sul mercato, con la conseguenza che la Tcg non si correla ormai più al presupposto del rilascio a favore dell’abbonato del provvedimento amministrativo di licenza da parte dell’Amministrazione.

La riforma citata ha comportato, sia per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, sia per l’attività d’installazione ed esercizio di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato, sia per l’impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti assegnazioni di frequenza, il venir meno dell’emanazione, da parte dell’Amministrazione pubblica o del soggetto gestore autorizzato, di un provvedimento amministrativo rilasciato all’abbonato. Quest’ultimo si limita a concludere un contratto di diritto privato con il gestore della rete/fornitore del servizio.

Secondo la Sentenza Corte di Cassazione n. 9560/14, invece, questa situazione così modificata non ha fatto venir meno il presupposto della Tcg, la quale ora non si correla più al presupposto del rilascio a favore dell’abbonato del provvedimento amministrativo di licenza, ma al mero presupposto di fatto della durata della prestazione di servizi, così come conteggiata in ciascuna bolletta trasmessa dal gestore all’abbonato.

Sentenza Corte di Cassazione n. 23052/12

Con la successiva Sentenza Corte di Cassazione n. 23052/12, la Suprema Corte ha sancito che sugli abbonamenti telefonici cellulari l’attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della Pubblica Amministrazione, con la particolarità che il contratto di abbonamento si sostituisce alla licenza di stazione radio.

Il permanere del regime autorizzatorio giustifica il mantenimento della Tcg prevista per l’utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, costituendo oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 21, della Tariffa allegata al Dpr. n. 641/72. Pertanto, per la Sentenza Corte di Cassazione n. 23052/12, i titolari dei contratti di abbonamento per i telefoni cellulari continueranno ad essere soggetti alla Tcg.

La presente Pronuncia ha ribaltato l’orientamento prevalente della Giurisprudenza tributaria di merito previgente, la quale sosteneva l’abrogazione implicita dell’art. 21, della Tariffa allegata al Dpr. n. 641/72, che indica, tra gli atti soggetti alla concessione governativa, la licenza o il documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature territoriali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Nel caso in esame, i Comuni sostenevano che il Dlgs. n. 259/03 ha liberalizzato il mercato, mediante la sostituzione del regime di concessione con quello concorrenziale.

Tale orientamento non ha trovato riscontro nella Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che la vecchia licenza di stazione radio è stata rimpiazzata dal contratto di abbonamento.

Ordinanza n. 12056/13 della Corte di Cassazione

Con l’Ordinanza Corte di Cassazione n. 12056/13, la questione dell’applicazione della Tcg agli Enti Locali è stata rimessa al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità che sulla controversia si pronuncino le Sezioni Unite, in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto e del rilevante interesse economico per le entrate tributarie dello Stato.

Per quanto trattasi, l’Ordinanza ha rilevanza in quanto non condivideva più la soluzione interpretativa fornita dal precedente richiamato (Sentenza Corte di Cassazione n. 23052/12). In particolare, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 23052/12 aveva ritenuto legittima la pretesa impositiva sui telefoni cellulari, e ciò aveva fatto presupporre che la Tcg non sarebbe stata eliminata; ma tale indirizzo non è risultato definitivo poiché con l’Ordinanza n. 12056/13 la Suprema Corte, oltre a non condividere il precedente orientamento, dichiarava che non esisteva alcun presupposto per poter esigere la Tcg. Ciò perché già alla data dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 259/03 non era richiesto nessun provvedimento amministrativo od alcuna attività amministrativa di verifica o controllo, il quale origini il presupposto impositivo indicato dall’art. 1, del Dpr n. 641/72.

Il fondamento del diritto al rimborso della Tcg versata dai Comuni non va pertanto rinvenuto, per quanto attiene all’impiego dell’apparecchiatura terminale da parte dell’utente finale, nella liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettronica, né tanto meno trova fondamento nell’abrogazione dell’art. 318, del Dpr. n. 156/73, disposta dall’ art. 218, comma 1, lett. s), del Dlgs. n. 259/03, ma deve invece essere rinvenuto nel rapporto di specialità tra i distinti complessi normativi (Dlgs. n. 259/03, Direttiva Cee n. 5/99 e Dlgs. n. 269/01) determinatosi in seguito alla separazione della disciplina normativa e tecnica degli apparecchi terminali di radiotelecomunicazione (telefoni cellulari) dalla disciplina generale degli impianti radioelettrici dettata dal Dlgs. n. 259/03, che ne assoggetta ancora l’impiego al preventivo rilascio della licenza di esercizio.

Quindi, quanto espresso dall’Ordinanza n. 12056/13 si pone in insanabile contrasto con la precedente Sentenza n. 23052/12 della stessa Sezione tributaria e arriva alla conclusione che la Tcg risulterebbe illegittima. Visto che sulla questione la Corte si è espressa in modo non univoco, la Sezione tributaria ha preferito rinviare la questione alle Sezioni Unite della Cassazione affinché decidano in modo definitivo se la Tcg è legittima o meno.

Il chiarimento del Legislatore

Nel difficile quadro di contrastanti posizioni che si è determinato in ordine alla questione in esame, il Legislatore ha ritenuto opportuno intervenire per un definitivo chiarimento con l’art. 2, comma 4, del Dl. n. 4/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/14, che stabilisce che, “per gli effetti dell’art. 21 della Tariffa annessa al Dpr. n. 641/72, le disposizioni dell’art. 160, del ‘Codice delle comunicazioni elettroniche’ di cui al Dlgs. n. 259/03, richiamate dal predetto art. 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettroniche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione”.

Dunque, si tratta di una norma interpretativa che prevede espressamente l’applicabilità della Tcg ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.

Sentenza Corte di Cassazione n. 9560/14

In base a quanto sopra premesso la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9560/14, ha risposto negativamente in merito alla spettanza dell’esenzione dalla Tcg in capo agli Enti Locali, specificando che la citata esenzione non è prevista dal Dpr. n. 641/72. Infatti, l’art. 13-bis, comma 1, del citato Decreto, nel disciplinare le esenzioni, prevede esclusivamente che gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalla Tcg.

La Suprema Corte ha stabilito che, in tema di Tcg, le esenzioni previste dall’art. 13-bis, comma 1, del Dpr. n. 641/72, in favore delle Onlus e delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, non si applicano agli Enti pubblici, territoriali e non territoriali, attesi l’espresso disposto dell’art. 1, comma 10, del Dlgs. n. 460/97, e l’impossibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale. L’ultimo principio citato impedisce di dare rilevanza al fatto che l’art. 74, comma 1, del Tuir, stabilisce l’esclusione da Ires per gli Organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i Consorzi tra Enti Locali, le Associazioni e gli Enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le Province e le Regioni. Inoltre, l’art. 1, comma 2 , del Dlgs. n. 165/01, distingue i Comuni dalle Amministrazioni delle Stato impedendone una generalizzata assimilazione, la quale resta limitata ad una specifica scelta legislativa, nel caso di specie non prevista.

Sulla base di quanto citato, deve escludersi che i Comuni non siano assoggettati alla Tcg.

Aggiungiamo che il Dlgs. n. 259/03 non si occupa solo delle comunicazioni radio, ma anche delle comunicazioni telefoniche, disciplinando le une e le altre sul piano delle condizioni di accesso, e che il Dlgs. n. 269/01 non si occupa solo di telefoni ma anche di radiotrasmittenti, disciplinando gli uni e le altre sul piano dei requisiti tecnici necessari per la messa in commercio.

Pertanto, la Tcg sui telefonini non è da ritenere abrogata per il fatto che il “Codice delle comunicazioni” non disciplini più l’uso dei terminali radiomobili di comunicazione.

Orientamento delle Commissioni tributarie e conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte con la Sentenza n. 9560/14 ha dato il verdetto definitivo sulla questione, dichiarando legittima la Tcg sui cellulari. Successivamente, varie Commissioni tributarie si sono allineate con tale orientamento.

Infatti, la Ctr Firenze, con Sentenza 15 aprile 2014, n. 814/24/14, si è occupata del presupposto per l’applicazione della Tcg. Nello specifico, un Comune ha presentato all’Agenzia delle Entrate istanza per il rimborso della Tcg corrisposta sugli abbonamenti pagati per la telefonia mobile ai sensi dell’art. 21, della Tariffa allegata al Dpr. n. 641/72. I Giudici hanno osservato che, nella definizione di libero uso, l’art. 1, comma 1, lett. p), del Dlgs. n. 259/03, ricomprende la facoltà di utilizzo di dispositivi od apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza la necessità di un’autorizzazione. La Direttiva comunitaria n. 1999/5 Ce, inerente l’immissione sul mercato, la libera circolazione, e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di comunicazione, ha affermato, con l’art. 8 e limitatamente agli apparecchi terminali di comunicazione, il principio di libera circolazione. Le norme comunitarie in materia non impongono un intervento preventivo autorizzatorio da parte della Pubblica Amministrazione in ordine all’impiego dell’apparecchiatura terminale ad opera dell’utente finale. Grava esclusivamente sul fabbricante o sul suo mandatario l’obbligo d’immettere sul mercato dispositivi conformi ai requisiti essenziali e tecnici prescritti dalle norme comunitarie. Sembrerebbe che l’atto amministrativo, individuato al n. 21, della Tariffa allegata, al Dpr. n. 641/72, nella licenza per l’impiego di apparecchiature terminali per il Servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, al quale dal Dm. Ministero Poste e Telecomunicazioni n. 33/90 venne equiparato il contratto di abbonamento, non valesse più a fondare il presupposto impositivo, atteso che la normativa comunitaria non assoggetta ad alcun provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio l’acquisto e l’utilizzazione dell’apparecchio terminale da parte dell’utente finale.

I Giudici hanno anche affermato che gli impianti radioelettrici, ai quali si riferisce l’art. 160, del Dlgs. n. 259/03, sono veri e propri impianti, ben diversi dagli apparecchi terminaliin questione.

Il dibattito sulla questione, approfondito dalla Giurisprudenza di legittimità, risulta superato con l’emanazione dell’art. 2, comma 4, del Dl. n. 2/14, il quale dispone che, per gli effetti dell’art. 21, della Tariffa allegata al Dpr. n. 641/73, le disposizioni dell’art. 160, del “Codice delle comunicazioni elettroniche” di cui al Dlgs. n. 259/03, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il Servizio radiomobile terrestre di comunicazione. Di fronte a siffatta norma d’interpretazione autentica di natura retroattiva, debbono ritenersi superate le problematiche sulle conseguenze dell’abrogazione del regime concessorio, sugli effetti del rapporto privatistico tra gestore erogatore del servizio ed utente e sulla sostanziale differenza materiale e tecnologica tra impianti radio ed apparecchiature terminali per il Servizio radiomobile terrestre.

Da tutto quanto sopra riportato discende che l’abbonamento costituisce il presupposto per l’imposizione della Tcg.

Aggiungiamo, in ultimo, che il 29 maggio 2014, la Ctr Roma con Sentenza n. 3593/14/14 ha osservato che:

–    l’art. 1, del Dpr. n. 641/72, stabilisce che sono soggetti alla Tcg i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella Tariffa allegata al medesimo;

–    l’art. 21, della Tariffa allegata al Dpr. n. 641/72, riconosce quale presupposto d’imposta per l’applicazione della Tcg in questione la licenza o il documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;

–    l’art. 318, del Dpr. n. 156/73, prevedeva che presso ogni singola stazione elettrica di cui sia stato concesso l’esercizio doveva essere conservata l’apposita licenza;

–    l’art. 218, del Dlgs. n. 259/03, ha liberalizzato il Settore delle comunicazioni abrogando il sopra citato art. 318, del Dpr. n. 156/73, ma nel contempo con l’art. 160 ha reiterato il contenuto del citato art. 318, stabilendo che presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio, deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero e per le stazioni riceventi del Servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

Quindi, il “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pur liberalizzando il Settore, ha mantenuto in vigore il regime autorizzatorio. Inoltre, i Giudici hanno affermato l’obbligo dell’utente di pagare la Tcg contestualmente al pagamento della bolletta e nello stesso termine della medesima, poiché il sopracitato art. 21, della Tariffa allegata al Dpr. n. 641/72, fissa il pagamento della Tcg congiuntamente al versamento del canone di abbonamento, con riferimento al numero dei mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta.

di Carolina Vallini

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