Nella Sentenza n. 16338/2014 della Ctr Roma, un Ente Locale aveva emesso un avviso di liquidazione per la tassa sui rifiuti verso una Società che aveva denunciato l’occupazione di unità immobiliari destinate ad uso ufficio e magazzino facenti parte di un’area produttiva di rifiuti terziari autosmaltiti. La Società impugna per carenza di motivazione l’avviso, posto il mancato accoglimento della richiesta di esenzione della tassa. Infatti, nell’avviso di liquidazione venivano solo richiamate le fatture emesse in base all’entità della superficie occupata e questo, secondo i Giudici, non può essere considerato equivalente a motivazione. L’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, applicabile
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.





