“Telefisco 2017”: tra i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate alcuni – ormai già noti – riguardano anche gli Enti Locali

L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Circolare n. 8/E del 7 aprile 2016, ha fornito chiarimenti in ordine alle varie problematiche fiscali emerse durante i consueti incontri annuali in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

Tra le varie questioni fiscali affrontate, di particolare interesse principalmente per gli operatori del settore privato (imprese, contribuenti privati, studi commerciali, ecc…), relativamente agli Enti Locali ricordiamo in questa sede quelli afferenti il “nuovo spesometro 2017” e le dichiarazioni fiscali integrative, conseguenti alle novità normative introdotte dagli artt. 4 e 5 del Dl. n. 193/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/16, nonché la certificazione unica e l’assistenza fiscale fornita dai sostituti d’imposta.

Riguardo a tali argomenti riportiamo di seguito le domande poste ai tecnici delle Entrate e le relative risposte, mentre per tutte le altre questioni fiscali rimandiamo alla lettura del documento di prassi.

“ (…) 12.2 Operazioni non documentate da fattura

Domanda

La nuova normativa si occupa unicamente della trasmissione dei dati delle fatture. Si può pertanto ritenere decaduto l’obbligo di segnalare le operazioni da Euro 3.600, Iva inclusa, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura?

Risposta

L’art. 21 del Dl. n. 78/10, nella versione vigente prima delle modifiche recate dal c.d. “decreto fiscale”, prevedeva l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni solo se «di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’Imposta sul valore aggiunto». Il venire meno di tale previsione, implica che nessun obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l’importo. Resta, ovviamente, la possibilità, in base all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/15, di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri su base opzionale (si vedano per le relative modalità i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e prot. n. 212804 dell’1 dicembre 2016)

12.3 Altri casi di esonero dalla trasmissione dei dati delle fatture

Domanda

Esistono altri possibili esoneri dalla trasmissione dei dati delle fatture, oltre a quello enunciato a proposito dei produttori agricoli minori delle zone montane? Se non ve ne fossero altri, dovranno essere trasmesse telematicamente anche le “fatturine” per il pranzo di lavoro da 10 euro, oltre a quelle già presenti nel sistema tessera sanitaria?

Risposta

In riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture, il Legislatore, all’art. 21, comma 1, del Dl. n. 78/10, secondo la versione attualmente vigente, ha previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane. In linea generale, quindi, deve considerarsi venuta meno, in capo ai soggetti passivi Iva, ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione individuata in base alla previgente formulazione della norma. Pertanto, i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse, nonché delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore. Non può dimenticarsi, tuttavia, che l’invio dei dati in questione ha come principale fine la prevenzione di illeciti nel campo Iva ed il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. In questo senso, come chiarito dalla Circolare n. 1/2017, dunque, si ritiene che siano esclusi dagli obblighi dell’art. 21 anche i soggetti in regime forfetario (ex art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/14) – nonché coloro che, sino al 2015, si sono avvalsi, secondo la previsione dell’art. 27, commi 1 e 2 del Dl. n. 98/11, del c.d. “regime dei minimi” e lo manterranno fino alla scadenza – i quali non annotano le fatture, non addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l’Iva sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva. Come specificato dal documento di prassi richiamato, anche le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture ricevute, per effetto della previsione, per tali enti, dell’obbligo di invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 244/07. Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture e delle relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

12.4 Operazioni certificate tramite scontrino. Significato di “tipologia di operazione”

Domanda

È corretto sostenere che non devono essere trasmesse con il nuovo spesometro le operazioni certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale? Cosa si intende per “tipologia di operazione”?

Risposta

Le modifiche recate dal Dl. n. 193/16 all’art. 21 del Dl. n. 78/10 hanno comportato il venir meno di qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale). I dati delle stesse potranno comunque essere trasmessi – qualora il contribuente scelga di avvalersi, al fine di godere dei relativi benefici, dell’opzione di cui 35 all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/15 – secondo le modalità individuate con i Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e n. 21280 dell’1 dicembre 2016. Quanto alla “tipologia dell’operazione”, che l’art. 21, comma 2, lett. f) del Dl. n. 78/10 individua tra i dati delle fatture da inviare, essa fa riferimento – secondo quanto già precisato in merito alla trasmissione dei medesimi dati prevista dal Dlgs. n. 127/15 su base opzionale – alla natura dell’operazione, ovvero al motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in fattura (ad esempio, perché l’operazione è non imponibile, esente o esclusa dal campo di applicazione dell’Iva). Per i dettagli tecnici, sul punto può rinviarsi al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 182070 del 28 ottobre 2016 ed ai relativi allegati, in specie quello rubricato “SPECIFICHE TECNICHE DATI FATTURA”, da considerarsi validi anche per l’invio obbligatorio dei dati.

(…) 15.4 Correzione degli errori contabili e nuovo termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore

Domanda

È ancora attuale la procedura di correzione degli errori contabili prevista dalla Circolare 31/E/2013? Come si concilia con la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore del contribuente entro i termini di accertamento?

Risposta

La Circolare n. 31 del 2013 ha fornito chiarimenti in merito alla procedura da applicare per i correggere errori contabili che, nel caso di annualità d’imposta non più emendabili, avrebbero generato un fenomeno di doppia imposizione. Tale procedura deve intendersi superata dalla nuova disciplina recata dall’art. 2, comma 8, del Dpr. n. 322/98, che ha equiparato il termine entro cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore, con quello già previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore di cui all’art. 43 del Dpr. n. 600/73, consentendo di “correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”, ivi compresi gli errori contabili.

(…) 21.4 Trasmissione telematica delle certificazioni uniche

Domanda

La scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche (Cu) da parte dei sostituti d’imposta che hanno erogato redditi soggetti a ritenuta nel 61 corso del 2016, deve intendersi come perentoria anche se la certificazione riguarda redditi esenti o che non possono essere dichiarati nel modello 730, come redditi d’impresa e di lavoro autonomo? Si chiede in buona sostanza se anche per il 2017 possano rendersi applicabili i chiarimenti varati con le circolari 6/E/2015 e 12/E/2016.

Risposta

Con le Circolari n. 6/E/2015 e n. 12/E/2016, diramate in relazione ai primi anni di invio delle certificazioni, è stato chiarito che la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il Modello 730, può avvenire anche successivamente alla data del 7 marzo prevista dall’art. 4, comma 6-ter, del Dpr n. 322/98, senza applicazione di sanzioni. Al riguardo, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione della Certificazione Unica e in aderenza ai chiarimenti forniti con le menzionate circolari, si ritiene che l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del Modello 770.

21.5 Sostituti d’imposta che prestano assistenza ai dipendenti

Domanda

Quali novità sono previste quest’anno per il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti ? 62 I controlli preventivi di cui all’art. 5 del Dlgs. n. 175/14, trovano applicazione nel caso di presentazione della dichiarazione al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale?

Risposta

L’art. 5 del Dlgs. n. 175/14, introdotto dall’art. art. 1, comma 949, lett. f), della Legge n. 208/15, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a Euro 4.000. L’art. 17, comma 1, lett. c-bis, del Decreto 31 maggio 1999, n. 164, introdotto dall’art. 1, comma 951, lett. b), della Legge n. 208/15, prevede che il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il termine previsto per l’invio dei 730, anche il risultato finale delle dichiarazioni. A tal fine, da quest’anno, ai modelli 730 trasmessi all’Agenzia delle Entrate a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta deve essere allegato il risultato contabile (Modello 730-4). Conseguentemente, per procedere alle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate metta a sua disposizione il modello 730-4, mediante la sede telematica propria o di un intermediario – indicata con la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (CSO) o con il quadro CT presente nella Certificazione Unica – al pari di 63 quanto accade per i Modelli 730 presentati dal dipendente tramite CAF e intermediari abilitati ovvero direttamente avvalendosi dell’applicativo 730 WEB. A tal fine nella Circolare per la liquidazione ed il controllo del Modello 730/2017 saranno fornite specifiche indicazioni relativamente alle modalità di predisposizione dei Modelli 730-4.