Terreno parco giochi: via libera all’acquisto con il contributo erogato da una Fondazione bancaria

Nella Delibera n. 3 del 7 gennaio 2015 della Corte dei conti Toscana, un Comune richiede parere in ordine alla possibilità di procedere all’acquisto di un terreno per la realizzazione di un parco giochi, utilizzando un contributo, vincolato a tal fine, erogato da una Fondazione bancaria. La Sezione osserva che la situazione prospettata dal Comune in questione, pur se in astratto risulta riconducibile a una compravendita e, quindi, al tipo contrattuale che si caratterizza per lo scambio di cosa contro prezzo, non configura alcun onere a carico dell’Amministrazione locale e, pertanto, non incorre nel divieto di cui all’art. 12, comma 1-quater, del Dl. n. 98/11. Infatti, per il Comune in questione l’utilizzo di fondi erogati da un soggetto terzo, espressamente vincolati all’acquisizione di uno specifico bene in vista della realizzazione di uno scopo precisamente definito, fa sì che non si determini alcun impiego di risorse provenienti dall’ente e che esso potrebbe destinare, in ipotesi, ad altre finalità. A tal proposito, la Sezione sottolinea in tema di limiti alla spesa di personale, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno più volte espresso il principio in base al quale le disposizioni di legge che impongono limitazioni alla spesa degli Enti Locali non si applicano alle spese degli Enti che non siano finanziate a carico dei loro bilanci, ma che siano interamente a carico, ad esempio, di fondi comunitari o, come nel caso di specie, di privati.