“Terzo Settore”: pubblicate le specifiche per l’ottenimento del credito d’imposta denominato “Social Bonus”

“Terzo Settore”: pubblicate le specifiche per l’ottenimento del credito d’imposta denominato “Social Bonus”

Sulla G.U. n. 163 del 14 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto 23 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recante “Regolamento concernente le modalità di attuazione del ‘Social Bonus’”.

Il Regolamento individua le modalità per l’attribuzione del credito d’imposta o “Social Bonus” istituito dall’art. 81 del “Codice del Terzo Settore”.

Misura e soggetti beneficiari

Il credito d’imposta in questione è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche ed Enti non commerciali e del 50% di quelle effettuate da Società commerciali in favore degli “Ets”, “Ets” che presentano al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Progetti di recupero su beni mobili e immobili pubblici inutilizzati confiscati alla criminalità organizzata [ai sensi del Dlgs. n. 159/2011] e assegnati agli stessi per l’utilizzo esclusivo delle attività di interesse generale elencate dall’art. 5 del “Codice del Terzo Settore”.

Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo, il limite previsto è pari al 15% del reddito imponibile di persone fisiche, Enti e Società che non svolgono attività commerciali, mentre ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Condizione necessaria per l’ottenimento è l’effettuazione delle erogazioni liberali esclusivamente mediante Sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità [ad esempio, tramite Banche e Uffici postali]; la causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al “Social Bonus”, all’Ente del Terzo Settore beneficiario, e all’oggetto dell’erogazione.

Modalità di utilizzo

Le persone fisiche e gli Enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla Dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. 

La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle Dichiarazioni dei periodi di imposta successivi fino ad esaurimento del credito.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’Erogazione liberale, previa presentazione del Modello “F24”. 

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita Risoluzione Agenzia delle Entrate è istituito il Codice-tributo per la fruizione del credito d’imposta da indicare nel Modello “F24”. 

Modalità di individuazione dei Progetti di recupero

L’individuazione dei Progetti di recupero sostenibili avviene con un “procedimento a sportello”, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal “Codice” e dal presente Regolamento. Ciascun Ente proponente presenta al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle Imprese – l’Istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno, accompagnata dai seguenti documenti:

dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione;

scheda anagrafica dell’Ente proponente e degli eventuali partner;

almeno 2 fotografie del bene oggetto dell’Intervento;

scheda descrittiva del progetto, con dettaglio della tipologia di Interventi, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero;

– computo metrico estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

cronoprogramma degli Interventi;

copia del Provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;

copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente proponente e degli eventuali partner.

Le Istanze pervenute entro ciascuna delle scadenze di cui sopra sono successivamente esaminate da una Commissione nominata con apposito Decreto del Direttore generale del Terzo Settore.

Gli “Ets”, una volta approvato il Progetto, provvedono trimestralmente alla trasmissione al Ministero l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, nel trimestre di riferimento, a sostegno del Progetto ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni stesse. 

A conclusione dei lavori, gli Enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del Certificato di collaudo finale e dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Ente titolare del Progetto attestante la conformità degli Interventi realizzati alla normativa vigente. 

Disponibile anche il Portale “socialbonus.gov.it” per le informazioni relative ai Progetti di recupero ammessi.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Decreto in commento.


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