“Terzo Settore”: varata una Legge che disciplina l’agricoltura sociale

Promozione dell’agricoltura sociale, quale “aspetto della multifunzionalità delle Imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate”. E’ questo l’obiettivo perseguito dalla Legge 18 agosto 2015, n. 141 , recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2015.

Come specificato nell’art. 2, per “agricoltura sociale” si intendono le attività esercitate da imprenditori agricoli che si prefiggano uno dei seguenti scopi:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati;

d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

Le modalità con le quali saranno svolte le attività citate saranno definite nel dettaglio da un Decreto del del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge (fissata il 23 settembre 2015).

La Legge prevede, all’art. 2, comma 6, la possibilità di un coinvolgimento dei Servizi socio-sanitari e degli Enti Locali nell’organizzazione dei progetti citati. Non è previsto però alcuno stanziamento di risorse; pertanto, tali collaborazioni con gli imprenditori e le Cooperative sociali dovranno essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’art. 6, le Istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere – nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, quarto periodo, del Dl. n. 95/12 – nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, dei criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’agricoltura sociale.

I Comuni sono inoltre chiamati a definire delle “modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche”.

Infine, l’art. 6, comma 3, specifica che, nell’ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli Enti pubblici territoriali e non territoriali, sono previsti criteri di priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle normative antimafia e delle misure di prevenzione di cui al Dlgs. n. 159/11.