Nella Sentenza n. 9612 del 5 aprile 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità osservano che la produzione ed il recupero dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili è disciplinata dall’art. 49, comma 14, del Dlgs. n. 22/1997, nonché dall’art. 7, comma 2, del Dpr. n. 158/1999. In particolare, ai sensi dell’art. 49, commi 2, 3, e 4, del Dlgs. n. 22/1997, “i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza de/locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.
La diretta applicazione del comma 3 dell’articolo sopra menzionato è che il presupposto del Tributo è costituito dalla semplice occupazione o detenzione di aree scoperte o locali a qualunque uso adibiti, fatta eccezione per le aree pertinenziali o accessorie ad abitazione.
Sotto il profilo degli oneri probatori, la Suprema Corte precisa che grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle deroghe o delle riduzioni delle tariffe.
Tuttavia, i Giudici di legittimità chiariscono che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’Iva, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente.