Tipicità e nominatività degli strumenti urbanistici


Nella Sentenza n. 7817 del 9 dicembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che il Principio di tipicità e nominatività degli strumenti urbanistici (che discende dal più generale Principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi e che non risponde soltanto ad esigenze formali, ma anche di garanzia del perseguimento di un ordinato assetto del territorio) stabilisce l’impossibilità per l’Amministrazione di munirsi di Piani urbanistici (sia a carattere indicativo sia coercitivo) che, per nome, causa e contenuto, si discostino dal numerus clausus previsto dalla legge. Peraltro, i Giudici precisano che la gestione dell’assetto del territorio è veramente una funzione che si esterna in una molteplice tipologia di manifestazioni di potestà pubbliche, in cui ciascuna deve essere caratterizzata per legge (a garanzia dei destinatari) da una propria causa, da propri effetti e da una corrispondente competenza, quindi nell’ordinamento non sussiste in capo ad alcun centro amministrativo un generale ed indifferenziato potere di pianificazione del territorio, libero quanto a mezzi e a forme, capace di incidere sui diritti dei consociati.