Nella Sentenza n. 8628 del 7 maggio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che la Tosap è un tributo che trova origine e prima formulazione organica nel Rd. n.1175/1931. La disciplina è stata, poi, modificata e trova, ancora oggi, disciplina negli artt. da 38 a 57 del Dlgs. n. 507/1993. Infatti, la Tosap, abolita, a seguito dell’introduzione del Cosap, dall’art. 51 del Dlgs. n. 446/1997, è stata successivamente reintrodotta dall’art. 31, comma 14, della Legge n. 448/1998. La Suprema Corte, riguardo alla legittimazione passiva di imposta, ravvisa nell’art. 39 del Dlgs. n. 507/1993, un ordine di graduazione, con individuazione del soggetto passivo della Tosap, nel titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione e, solo in mancanza di questo, nell’occupante di fatto. Tuttavia, i Giudici di legittimità premettono che, seguendo la lettera della legge, l’impianto normativo di riferimento, costituito dagli artt. da 38 a 57 del Dlgs. n. 507/1993, distingue e individua, in maniera netta, il presupposto impositivo oggettivo della Tosap da quello passivo-soggettivo. Dal complesso normativo si desume che il primo, ossia il presupposto oggettivo, è rappresentato principalmente dalla superficie occupata e non prende, mai, in considerazione, il soggetto di imposta, se non per individuarlo, nel successivo art. 39, nel titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione, o, in mancanza, nell’occupante di fatto, anche abusivo. Quindi, per concludere, deve necessariamente preferirsi, la soluzione che, sulla base dell’interpretazione letterale delle norme disciplinanti, nel Dlgs. n. 507/1993, la Tosap, individua nell’art. 39 del citato Decreto un ordine di graduazione della legittimazione passiva di imposta, riconoscendo nel criterio di tassazione che prevede quale soggetto passivo l’occupante di fatto, un’ipotesi residuale percorribile solo in assenza del titolare di atto di concessione o di autorizzazione. Inoltre, tale indirizzo interpretativo è rispettoso del principio, sancito dall’art. 23 della Costituzione, di tassatività e determinatezza della norma tributaria la quale non tollera interpretazioni estensive o analogiche. Sulla base delle sopra esposte premesse, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: “in tema di Tosap, la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’Ente Locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del Dlgs. n. 507/1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”.