Nell’Ordinanza n. 19693 del 25 luglio 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità sono chiamati ad esprimersi in merito all’applicabilità o meno alle autostrade della Tosap per l’occupazione del suolo pubblico.
La Suprema Corte rileva che, in tema di Tosap, l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri Enti dall’art. 49, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 507/93, postula che l’occupazione, quale presupposto del Tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una Società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di una viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l’esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione. Dunque, l’esenzione per lo Stato e gli altri Enti prevede che l’occupazione, quale presupposto del Tributo, sia posta in essere direttamente dal soggetto esente. Quindi, sebbene l’autostrada abbia natura demaniale, la Società concessionaria è obbligata a pagare la Tosap al Comune per l’occupazione del suolo pubblico. In questo caso non si configura l’esenzione disposta in favore dello Stato, che entra in funzione solo se l’occupazione del suolo viene posta direttamente dal soggetto esente e non anche da un suo Concessionario.