Trasferimenti agli Enti Locali: il Viminale fornisce indicazioni sulla rendicontazione delle Sanzioni per violazione del “Codice della strada”

Con la Circolare Dait n. 11, il Ministero dell’Interno ha informato che la Certificazione che ciascun Ente Locale deve presentare per rendicontare i proventi relativi alle violazioni del “Codice della strada” dell’esercizio precedente deve essere trasmessa a partire dal 1° marzo 2024 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2024

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per la Finanza locale, ha diffuso la Circolare Dait n. 11 del 6 febbraio 2024, con oggetto “Art. 142, comma 12-quater, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Rendicontazione dei proventi delle Sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni. Anno 2023 (rendicontazione 2024). Istruzioni operative”.

La Circolare dispone che la Certificazione che ciascun Ente Locale (Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitane) deve presentare per rendicontare i proventi relativi alle violazioni del “Codice della strada” dell’esercizio precedente vada trasmessa a partire dal 1° marzo 2024 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2024. 

Sul sito internet della Finanza Locale, nell’Area riservata del “Sistema Certificazioni Enti Locali”, alla quale, per altri adempimenti, gli Enti Locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata, è stata aggiunta una Sezione dedicata alla gestione applicativa di tale Certificazione. 

Dopo l’invio della Certificazione, l’Ente dovrà accertare il buon fine della trasmissione della stessa. Dunque, occorre verificare che il Sistema (che provvede immediatamente ad un controllo) non abbia inviato all’Ente a mezzo Pec la segnalazione di eventuali errori. 

Gli Enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, potranno inoltrare una nuova Certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, comunque entro le ore 23:59 del 31 maggio 2024. 

La Circolare inoltre ricorda l’obbligo per ciascun Ente Locale di pubblicare la relazione sui proventi in apposita Sezione del proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla trasmissione al Mit e al Ministero dell’Interno, e quello di certificazione anche nel caso di proventi zero.