Trasferimenti erariali: al via il riparto dei fondi per l’adeguamento strutturale e antisismico delle Scuole

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16 ottobre 2014 il Dpcm. 8 luglio 2014, recante le “Modalitá di attivazione del ‘Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri’, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 ed incrementato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Il Decreto stabilisce le modalitá di utilizzo del “Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri” 2012 e 2013 (art. 32-bis del Dl. n. 269/03), con la duplice finalitá di conseguire l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici e di costruirne di nuovi (sostitutivi dei precedente) laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 276, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”).
Il Dpcm. assegna alle Regioni e alle Province autonome un totale di 40 milioni di Euro (20 milioni per ciascuna delle 2 annualità di riferimento), e le quote assegnate ad ogni singolo Ente sono elencate nell’Allegato 1 del Decreto stesso.
Il Decreto dispone inoltre la revoca – per le Regioni Sardegna e Valle d’Aosta – di 201.973,42 Euro, relativi al 2011, e la riassegnazione dell’importo alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti dall’art. 1, commi 4, 5, 6 e 7, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2008, n. 3728.
Per poter usufruire delle somme stanziate in loro favore, le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre e trasmettere al Dipartimento della Protezione civile, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Dpcm. in G.U. (pena la revoca dei finanziamenti e rassegnazione ad altre Regioni), un Piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione che contenga le informazioni di cui all’art. 2, comma 2, della citata Ordinanza n. 3927/11.
Le Regioni possono indicare nei Piani anche degli interventi che eccedano la quota assegnata. Queste saranno prese in considerazione laddove delle risorse finanziarie aggiuntive dovessero eventualmente rendersi disponibili.
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