Trasferimenti erariali: diffusa la Circolare della Finanza locale sul rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, con la Circolare Dait n. 6 del 25 gennaio 2023, ha fornito le consuete indicazioni in merito al rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”.
La Direzione centrale ha sostanzialmente confermato quanto già previsto lo scorso anno.
Ricordiamo che l’art. 9, comma 4, della Legge n. 472/1999, prevede il rimborso agli Enti Locali, da parte dello Stato, dell’Iva per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico locale”. In applicazione di tale disposizione, con Dm. Interno 22 dicembre 2000, sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo ed approvate le relative certificazioni che gli Enti Locali sono tenuti a produrre.
In un primo momento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato Decreto applicativo, l’erogazione del contributo riguardava tutte le Province, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane e Comunità montane, eccezion fatta per quelle della Valle d’Aosta, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e della Sicilia.
A partire dal 2011, invece, l’insieme degli Enti beneficiari del contributo è stato rideterminato alla luce delle norme in materia di “Federalismo fiscale” e delle pronunce del supremo Organo di giustizia amministrativa che hanno riguardato i Consorzi.
Possono presentare la Certificazione (Modello “B”) le Province sarde, le Unioni di Comuni, i Consorzi e le Comunità montane. Le Certificazioni di cui ai Modelli riportati nel Dm. 22 dicembre 2000 devono essere prodotti entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023 (Modello “B” – dato presunto dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2023) e 30 aprile 2023 (Modello “B1” – dato definitivo dell’Iva pagata per la gestione del Servizio “Trasporto pubblico” per l’anno 2022). La mancata presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023 del Modello “B” non pregiudica la possibilità per gli Enti di trasmettere, per l’assegnazione del relativo trasferimento erariale, il Modello “B1” entro il 30 aprile 2023.
Sono esclusi dalla presentazione i Comuni, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e i Comuni della Sardegna.
La tardiva o mancata presentazione del Modello “B” comporta la mancata corresponsione, entro il 30 giugno 2020, della prima rata nel limite del 70% dei pagamenti delle spese relative agli oneri di cui all’art. 3 del Dm. 22 dicembre 2000.
La tardiva o mancata presentazione del Modello “B1” determina la perdita del diritto alla corresponsione del relativo contributo e causa il recupero da parte del Ministero dell’Interno della prima rata versata entro il 30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla corresponsione del contributo.
Gli Enti dovranno trasmettere le predette Certificazioni esclusivamente per via telematica, utilizzando i Modelli presenti nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“Area certificati – Tbel, altri certificati”), accessibile dal sito web della Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell’Interno. Le certificazioni che gli Enti erroneamente trasmettono alle Prefetture-Utg anziché telematicamente tramite la procedura informatizzata, devono essere restituite agli Enti, con l’invito ad avvalersi della citata procedura.
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