E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014 il Decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante “Modalità di pagamento dei contributi versati all’Aran dagli Enti Locali”.
La norma, emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con il Mef e con il Ministero dell’Interno, stabilisce che, entro il 30 novembre di ogni anno, l’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran), d’intesa con il Mef, quantifichi e comunichi al Ministero dell’Interno il contributo dovuto per l’anno successivo da ciascun Ente Locale (eccezion fatta per quelli del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e della Valle d’Aosta).
Per il calcolo dei contributi (la quota vigente è pari a 3,10 Euro a dipendente) si terrà conto dei dati sul personale in servizio presso gli Enti desunti dall’ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Mef.
Il Ministero dell’Interno decurterà agli Enti Locali le quote dovute all’Aran, con le seguenti modalità:
– nel caso dei Comuni, a valere sul “Fondo di solidarietà comunale” di cui al comma 380 dell’articolo unico della Legge n. 228/12 o su altri trasferimenti erariali dovuti ad altro titolo;
– nel caso delle Province, a valere sul “Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale” di cui all’art. 21 del Dlgs. n. 68/11 o su altri trasferimenti erariali dovuti ad altro titolo.
Gli Enti Locali cui non spettino le assegnazioni di cui sopra o trasferimenti erariali di altra natura, dovranno provvedere a versare quanto dovuto direttamente all’Aran secondo le modalità che l’Agenzia renderà note entro il 30 settembre di ogni anno.
La lista di questi Enti sarà comunicata dal Ministero dell’Interno all’Aran entro il 31 maggio di ogni anno.