Trasferimenti erariali: modificate le modalità di concessione ai Comuni dei contributi per la gestione degli Uffici giudiziari

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 85 dell’11 aprile 2014 il Dpr. 21 febbraio 2014, n. 62, titolato “Regolamento recante modifiche al Dpr. 4 maggio 1998, n. 187 concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai Comuni di contributi per le spese di gestione degli Uffici giudiziari, a norma dell’art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Il Regolamento, vigente a partire dal 26 aprile 2014, introduce una serie di novità relative all’erogazione dei contributi per la gestione degli Uffici giudiziari regolati dal Dpr. n. 187/98.

Il contributo (previsto dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 392/41), sarà determinato annualmente con Dm. Giustizia, adottato di concerto con il Mef e con il Ministero dell’Interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai Comuni nel corso di ciascun anno. Per quanto riguarda il procedimento, il contributo sarà corrisposto in 2 rate:

1. la prima rata (in acconto) sarà erogata in favore dei Comuni all’inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al 70% del contributo globalmente erogato nell’anno precedente, nei limiti comunque del 70% dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero della Giustizia dell’esercizio finanziario in corso;

2. la seconda rata (a saldo) sarà erogata entro il 30 settembre di ciascun anno e sarà determinata tenendo presenti le spese di cui all’art. 1 della Legge n. 392/41, sostenute dai Comuni, e il parere delle Commissioni di manutenzione.

In caso di soppressione di un Ufficio giudiziario in corso d’anno, al Comune sarà corrisposta una rata d’acconto calcolata sulla base del numero di mesi nei quali l’Ufficio è stato attivo. Il successivo comma 6 dispone poi che, “nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il Direttore generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi può autorizzare, con provvedimento motivato, l’erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4”.

L’importo dei contributi sarà determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all’indice delle sopravvenienze di ciascun Ufficio giudiziario.