Trasferimenti erariali: rimborso della spesa sostenuta nel 2018 per il personale degli Enti Locali ex Fime e Insud

Trasferimenti erariali: rimborso della spesa sostenuta nel 2018 per il personale degli Enti Locali ex Fime e Insud

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, con la Circolare n. 3 del 28 gennaio 2019, ha fornito indicazioni in merito al rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2018 per il personale ex Fime e Insud.

Premessa

L’art. 1 della Legge n. 251/1998, stabilisce che il personale dipendente dalle Spa Fime, Fime leasing, Fime factoring e Fimat, a cui non siano state applicate le disposizioni dell’art. 14 del Dlgs. n. 96/93, può essere assunto in Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre Amministrazioni richiedenti o in Enti pubblici non economici nell’ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro. Gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni della predetta Legge n. 251/1998, sono posti a carico dello Stato, che provvede a rimborsare a favore degli Enti suindicati il costo sostenuto per il pagamento del personale assunto.

Al fine di definire l’onere a carico dello Stato per l’anno 2019, e la conseguente somma da rimborsare, è necessario acquisire dai citati Enti una certificazione dalla quale risulti la spesa sostenuta nell’anno 2018.

Adempimenti degli Enti Locali

Per la definizione e l’erogazione del contributo in oggetto, gli Enti richiedenti devono consegnare i certificati (il cui Modello è allegato alla Circolare stessa), debitamente compilati e sottoscritti, alle Prefetture-Utg competenti per territorio, entro il 1° aprile 2019.

La certificazione può essere:

  • consegnata a mano (in questo caso si considera la data di arrivo);
  • spedita (per la data fa fede il timbro postale);
  • inviata via Pec in formato Pdf recante la firma autografa del Responsabile del Servizio (in questo caso fa fede la data di trasmissione).

I Responsabili del Servizio assumono diretta e personale responsabilità, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 25 del Dl. n. 66/1989, convertito con modificazioni dalla Legge n. 144/89, sulla veridicità e l’esattezza dei dati riportati.

Adempimenti delle Prefetture-Utg

Le Prefetture-Utg raccoglieranno tutte le certificazioni trasmesse dagli Enti richiedenti ed effettueranno un mero controllo formale: dovranno accertare che gli Enti abbiano compilato in tutte le parti il certificato, apposto il timbro e firmato la certificazione. A questo proposito, il Viminale ha evidenziato che non saranno prese in considerazione eventuali certificazioni trasmesse direttamente alla Direzione centrale anziché alla Prefettura-Utg.

Gli Enti che si fossero già mossi in tal senso, dovranno pertanto presentare nuovamente la certificazione attenendosi alle istruzioni della presente Circolare.

Le Prefetture-Utg dovranno inviare al Dicastero, in un unico plico, tutte le certificazioni ricevute entro il 20 maggio 2019.

Sarà compito delle P.A. conservare originali delle certificazioni e dei giustificativi di spesa per 5 anni, da esibire in caso di eventuali controlli a campione.


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