Trasferimento sede Farmacia: l’individuazione della via pedonale più breve può prescindere dagli attraversamenti segnalati

by Redazione | 18/09/2018 19:52

Nella Sentenza n. 4832 del 6 agosto 2018 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sul contenuto dell’art. 1 della Legge n. 468/75, il quale dispone che “chi intende trasferire una Farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’Autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle Farmacie”.

Nel caso di specie, ciò che viene contestato è il criterio utilizzato per individuare il percorso più breve tra le 2 sedi farmaceutiche. I Giudici chiariscono che per percorso pedonale più breve si intende il percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi. Dunque, l’individuazione del percorso pedonale più breve può prescindere dagli attraversamenti pedonali segnalati a condizione che non vi siano ostacoli materiali all’attraversamento fuori dei punti stabiliti, dovendo comunque garantirsi la normale deambulazione, e quindi, la sicurezza dei pedoni.

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