Nella Delibera n. 93 del 7 giugno 2019 della Corte dei conti Abruzzo, un Comune ha chiesto un parere in merito alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con riferimento alla possibile incidenza sulla capacità assunzionale dell’Ente. In particolare, se tale trasformazione debba incidere conteggiando il differenziale tra il tempo pieno ed il part-time all’epoca della costituzione del rapporto di lavoro oppure solo per le ore effettuate immediatamente prima della trasformazione del rapporto lavorativo a tempo pieno.
La Sezione ha chiarito che la trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, è paragonabile a nuova assunzione. Quindi, l’incremento di spesa sostenibile dall’Ente Locale, sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili, è pari alla differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno anche al fine di evitare comportamenti “elusivi” dei vigenti vincoli in materia di turn-over.
Trattandosi, infatti, di un limite quantitativo, peraltro, qualora mai preso in considerazione prima, neanche in occasione degli incrementi di orario con cui è stata integrata la prestazione lavorativa part-time, in questa fase di trasformazione del rapporto la differenza oraria fra l’originario contratto di lavoro ed il contratto a tempo pieno va ad incidere integralmente sugli spazi assunzionali dell’Ente.