Trasmissione dei dati al Sistema “Tessera sanitaria”: esclusi dall’obbligo i fabbricanti di dispositivi medici su misura

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 115 del 23 aprile 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’eventuale obbligo, da parte del soggetto istante, ai sensi del Decreto Mef 22 novembre 2019, alla trasmissione al Sistema “Tessera sanitaria” dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata. Con tale Decreto è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie, ricomprendendovi “gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico”.

La Società istante svolge attività artigiana ed emette prevalentemente scontrini e fatture fiscali con l’applicazione dell’aliquota Iva 4% in base anche alle specifiche prescrizioni mediche e ordini da parte di soggetti quali Asl, Inail e simili. La predetta attività è soggetta all’iscrizione nell’Albo Artigiani e nella “Banca dati dei fabbricanti dispositivi medici su misura” del Ministero della Salute, ma non in uno specifico Albo professionale.

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito posto, ha ricordato preliminarmente tutti i passaggi normativi.

In primis l’art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 175/2014, che ha introdotto l’obbligo, per determinati soggetti specificamente elencati, di inviare al Sistema “Tessera sanitaria” i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che li utilizza ai fini della elaborazione della Dichiarazione dei redditi precompilata.

Con Decreto Mef 31 luglio 2015 sono state stabilite le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica dei predetti dati. Nel Disciplinare Tecnico – Allegato “A” è stato precisato che l’obbligo riguarda le “Farmacie pubbliche e private” e le “Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari del Ssn. e del Sasn.”, ed è stato fornito un elenco delle tipologie di prestazioni interessate.

L’art. 1, comma 949, lett. a), della Legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”), ha modificato il citato art. 3, comma 3, del Dlgs. n. 175/2014, estendendo l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Il Decreto Mef 2 agosto 2016 ha stabilito le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle predette Strutture autorizzate, di cui alla summenzionata lett. a) del comma 959 dell’art. 1 della “Legge di stabilità 2016”. Ai sensi dell’art. 1, lett. k), dell’anzidetto Decreto, si intendono per tali quelle autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Dlgs. n. 502/1992 e dell’art. 70, comma 2, del Dlgs. n. 193/2006. Nel Disciplinare tecnico allegato è stato fornito un elenco delle tipologie di prestazioni interessate.

Successivamente, con Decreto Mef 1° settembre 2016 sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema “Tessera sanitaria” dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016 (in particolare, gli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci, nonché gli iscritti agli Albi professionali indicati negli artt. 1 e 2 del Decreto). Le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica dei predetti dati sono state, quindi, stabilite nel Decreto Mef 16 settembre 2016.

Da ultimo, con Decreto Mef 22 novembre 2019 sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione di dati in parola. Vi rientrano, per quanto di interesse nella situazione in commento, “gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico”,secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. d) del predetto Decreto.

Ciò posto, con riferimento al caso di specie l’Agenzia ha osservato che la Società istante, secondo quanto rappresentato, vista l’attività svolta, non soggiace all’iscrizione in uno specifico Albo professionale ma soltanto nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura, gestito dal Ministero della Salute secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 7, del Dlgs. n. 46/1997.

Pertanto, ha concluso che la Società istante, non rientrando tra gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico, non figura tra i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dati in parola, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. d), del citato Dm. Mef 22 novembre 2019.