Trasmissione telematica dei corrispettivi: in attesa di conoscere gli esoneri chiarito che il volume d’affari riguarda tutti i servizi Iva

L’Agenzia delle Entrate, con al Risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019, ha chiarito che, al fine di determinare il momento da cui decorre, salvo esclusioni da comunicare, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, per volume d’affari superiore a 400.000 Euro si intende quello riferito all’intera attività del soggetto Iva e non solo alle attività per le quali vige l’esonero da fatturazione, di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha ricordato che l’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le
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