Trasmissione telematica dei corrispettivi: sì all’utilizzo di software che automatizzino le procedure se rispettano le prescrizioni dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 413 del 25 settembre 2020, ha dati indicazioni sulla possibilità dell’utilizzo di un software che automatizzi la procedura web per la trasmissione dei corrispettivi elettronici, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni fornite dalla stessa Agenzia.

Nel caso di specie, il soggetto istante vorrebbe commercializzare “un velocizzatore automatizzato della procedura web dell’Agenzia delle Entrate denominata ‘documento commerciale on line’”. L’istante descrive poi nel dettaglio il funzionamento del software in cui si sostanzia tale “velocizzatore”.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, il Legislatore:

a) da un lato, tramite l’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015, ha stabilito, con applicazione generale dal 1° gennaio 2020 (e fatte salve le eccezioni contenute nel Dm. 10 maggio 2019), l’obbligo di documentare i relativi corrispettivi tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di cui al Provvedimento 28 ottobre 2016 (da ultimo aggiornato con il Provvedimento 30 giugno 2020). Adempimenti che, ad oggi, è possibile assolvere tramite:

– Registratore telematico (Rt);

– procedura webdocumento commerciale on line”, messa gratuitamente a disposizione sul portale “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate;

– procedura transitoria nei termini previsti dal comma 6-ter del medesimo art. 2 del Dlgs. n. 127/2015 (Provvedimento 4 luglio 2019);

b) dall’altro, ha demandato ad un Decreto del Mef, di concerto con quello dello Sviluppo economico, l’individuazione delle “tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni” (vedasi art. 2, comma 5, del Dlgs. n. 127/2015). Il Decreto in questione, emanato in data 7 dicembre 2016, ha previsto che “i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 […] tenuti alla certificazione dei corrispettivi […] e che non sono esonerati dalla medesima […] documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli art. 21 e 21-bis del Dpr. n. 633/1972” (art. 1).

I Documenti di prassi pubblicati a commento di tali disposizioni (ad esempio, la Circolare n. 3/E del 2020) hanno evidenziato che il documento commerciale, di cui sono individuati anche i requisiti minimali ed il c.d. “layout”, è una automatica conseguenza della memorizzazione dei dati dell’operazione, e la sua emissione è correlata all’esecuzione dell’operazione stessa.

Peraltro, memorizzazione, emissione del documento commerciale che vi è connessa, e trasmissione dei dati, costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione delle operazioni, parti giuridicamente non separabili dello stesso, in alcuni casi, fisicamente non autonome, come avviene appunto per la procedura webdocumento commerciale on line” dove, contestualmente all’esecuzione di un’operazione, i corrispettivi della stessa sono singolarmente memorizzati nei sistemi dell’Agenzia, portati a sua conoscenza (“trasmessi”) e danno luogo all’emissione del documento commerciale rilasciato al cessionario-committente.

In ragione di quanto sopra, in riferimento alla procedura webdocumento commerciale on line”, ha concluso l’Agenzia come “deve escludersi la legittimità di qualsiasi forma di intermediazione più o meno indiretta, nonché di qualunque comportamento o strumento che, anche solo potenzialmente:

– vìoli l’unità e la contestualità dell’adempimento, consentendo, ad esempio, la memorizzazione dei dati fiscalmente rilevanti delle operazioni sul dispositivo utilizzato dall’utente ed il colloquio automatizzato con i sistemi dell’Agenzia in un momento successivo;

– permetta di alterare i dati memorizzati e/o trasmessi all’Agenzia delle Entrate ovvero quanto generato in risposta agli stessi (ad esempio, il documento commerciale)”.

Laddove, come sembra dalle indicazioni del soggetto istante, il “velocizzatore” ipotizzato rispetti tali prescrizioni, nulla osta, per i profili di competenza dell’Agenzia delle Entrate, al suo utilizzo.