Trasparenza: definite le modalità per la pubblicazione dei dati relativi ai bilanci e dell’Indicatore annuale della tempestività dei pagamenti

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 14 novembre 2014, n. 265, il Dpcm. 22 settembre 2014, recante “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni”.

Il Decreto in commento dà attuazione a quanto disposto dall’art. 29, comma 1-bis, del Dlgs. n. 33/13, secondo il quale “le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’art. 7, secondo uno schema-tipo e modalità definiti con Dpcm. da adottare sentita la Conferenza unificata“.

Sempre il Dlgs. n. 33/13, all’art. 33, prevede che “le Pubbliche Amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti’. Gli Indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema-tipo e modalità definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata“.

Con il Decreto in commento sono definiti gli schemi-tipo e le modalità che le P.A. di cui all’art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 33/13, dovranno adottare per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’Indicatore di tempestività dei pagamenti delle P.A.. Inoltre, il Documento specifica l’insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il formato e i tempi di pubblicazione sui predetti siti.

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto, gli Enti in contabilità finanziaria dovranno pubblicare le entrate e le spese, di competenza e di cassa, di cui ai propri bilanci di previsione e le somme accertate e incassate, impegnate e pagate, di cui ai propri bilanci consuntivi, mentre gli Enti in contabilità economica dovranno pubblicare i ricavi e proventi e i costi, così come rilevati nel proprio budget e nel bilancio d’esercizio.

Tali dati dovranno essere pubblicati nella Sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci” di cui all’Allegato A del Dlgs. n. 33/13.

L’art. 3 definisce gli schemi e le modalità da adottare per i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle Amministrazioni centrali dello Stato.

I dati relativi alla Legge di bilancio sono pubblicati entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e quelli relativi al Rendiconto generale dello Stato entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.

L’art. 4 definisce lo schema da adottare e le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle Amministrazioni regionali.

Ciascuna Amministrazione regionale pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri Organi consiliari. Nelle more dell’armonizzazione contabile, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti regionali in contabilità finanziaria non hanno l’obbligo di pubblicare il dato di cassa del bilancio di previsione.

L’art. 5 definisce lo schema da adottare e le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo degli Enti Locali. Secondo tale disposizione, nelle more dell’armonizzazione contabile, gli Enti Locali in contabilità finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema di cui all’Allegato 3 del Dpcm. in commento.

Ciascun Ente Locale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall’approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri Organi consiliari.

L’art. 6 definisce lo schema da adottare e le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre Amministrazioni in contabilità finanziaria. L’art. 6 in parola statuisce che, per le Amministrazioni in contabilità finanziaria, i dati relativi alle entrate e alla spesa dovranno essere pubblicati secondo lo schema del Piano dei conti integrato di cui al Dpr. n. 132/13, recante “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a), del Dlgs. n. 91/11“. Ciascun Ente dovrà pubblicare tali dati entro 30 giorni dall’adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri Organi.

All’art. 7 sono definiti lo schema da adottare e le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo degli enti del Servizio sanitario nazionale e della Gestione sanitaria accentrata delle Amministrazioni regionali

Ciascun Ente pubblica i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo entro 30 giorni dall’approvazione da parte degli Organi competenti.

Infine, all’art. 8 sono definiti lo schema da adottare e le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre Amministrazioni in contabilità economica. Per tali Enti, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema di cui al Dm. Mef 27 marzo 2013, recante “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” (Allegato 6 del Dpcm. in commento). Gli Enti in contabilità economica dovranno pubblicare i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo entro 30 giorni dall’adozione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri Organi.

Ai sensi dell’art. 9, le Pubbliche Amministrazioni elaborano un Indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”.

A decorrere dall’anno 2015, le Pubbliche Amministrazioni dovranno elaborare anche un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”. L’Indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato, per ciascuna fattura emessa, come la somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura (o richiesta equivalente di pagamento) e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Devono essere esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

L’indicatore in parola sarà utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all’art. 41, comma 1, del Dl. n. 66/14.

Le P.A. dovranno pubblicare l’Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. A decorrere dal 2015, trimestralmente le P.A. dovranno pubblicare l’Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.

I due indicatori richiamati dovranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale, nella Sezione “Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione” di cui all’Allegato A del Dlgs. n. 33/13.