Trasparenza: focus sullo scadenziario on line degli obblighi amministrativi
A partire dal 19 gennaio 2014 è scattato l’obbligo, per tutti gli Enti interessati (ovvero le Pubbliche Amministrazioni e le loro partecipate) di pubblicare sui propri siti istituzionali tutte le informazioni relative agli obblighi amministrativi, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La norma è stata introdotta dall’art. 29, comma 3, del “Decreto del fare” (Dl. n. 69/13) con il quale il Legislatore ha introdotto il comma 1-bis, art. 12, del Dlgs. n. 33/13, secondo il quale “il Responsabile della Trasparenza delle Amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della Funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un’apposita sezione del sito istituzionale. L’inosservanza del presente comma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 46”.
Per obbligo amministrativo deve intendersi, come indicato dall’art. 29 del Dl. n. 69/13, “qualunque adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni, atti e documenti [ad esempio, domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.], che i cittadini e le imprese devono fornire alla Pubblica Amministrazione”. Sempre all’art. 29, si stabilisce un ulteriore principio di semplificazione per il cittadino e le imprese, disponendo che le Amministrazione dello Stato, gli Enti Pubblici nazionali nonché le Agenzie di cui al Dlgs. n. 300/99, sono tenute a fissare la data di decorrenza dell’efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a partire dal 1° luglio o dal 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore (fatta salva ovviamente la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell’Unione europea).
In attuazione di tale disposizione, è stato pubblicato lo scorso 20 dicembre 2013 sulla G.U. il Dpcm. 8 novembre 2013, attuativo della sopra citata norma, con il quale si dispone che, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in G.U. (e quindi il 19 gennaio 2014), sui rispettivi siti istituzionali delle P.A. sopra richiamate, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” dovrà essere creata un’apposita Area denominata “Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi”, distinguendo tra quelli che hanno per destinatari i cittadini e quelli che riguardano le imprese, nonché organizzando tali informazioni in successione temporale secondo la data d’inizio dell’efficacia degli obblighi stessi, al fine di facilitare l’accesso ai contenuti. L’art. 2, comma 3, del Decreto attuativo disciplina nello specifico il contenuto da pubblicare per ogni obbligo amministrativo: denominazione, breve sintesi del suo contenuto, riferimenti normativi e collegamento alla pagina del sito contenente tutte le informazioni sull’adempimento dell’obbligo e sul procedimento.
La pubblicazione sui siti istituzionali non è l’unico obbligo previsto per le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 29, comma 1, del Dl. n. 69/13 (ovvero le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali nonché le Agenzie di cui al Dlgs n. 300/99); è disposta infatti, dall’art 3, comma 1, del Dpcm. 8 novembre 2013, la comunicazione dei dati al Dipartimento della Funzione pubblica, incluso il link diretto alla pagina web. L’invio dovrà avvenire via pec all’indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it oppure via e-mail all’indirizzo scadenzarioPA@funzionepubblica.it. Il Dipartimento della Funzione pubblica pubblicherà, in un’apposita Sezione del proprio sito, un riepilogo degli scadenziari distinti per destinatari e per Amministrazione competente. Per le altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 11, comma 1, Dlgs. n. 33/13 (ovvero tutte le altre P.A. e le loro partecipate), i collegamenti agli scadenzari pubblicati sui rispettivi siti saranno acquisiti e resi accessibili attraverso il portale “Bussola della Trasparenza”, operativo presso il medesimo Dipartimento, all’indirizzoweb www.magellanopa.it/bussola.
In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal Dpcm. 8 novembre 2013, lo stesso art. 12, comma 1-bis, del Dlgs. n. 33/13, richiama l’art. 46, comma 1, il quale prevede espressamente che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del ‘Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità’ costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.
Lo stesso art. 46, al comma 2, stabilisce addirittura che il Responsabile della Trasparenza risponda dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa vigente, salvo che non provi che lo stesso sia dipeso da causa a lui non imputabile, quindi disponendo un meccanismo di inversione dell’onere della prova a suo carico.
di Cesare Ciabatti
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