Trasparenza: Nota Anac sulla trasmissione da parte degli Oiv delle segnalazioni relative ai soggetti inadempienti
Gli “Organismi indipendenti di valutazione” (Oiv), o le strutture con funzioni analoghe, dovranno far pervenire tempestivamente all’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac, ex Civit) l’elenco dei nominativi dei soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del Dlgs. n. 33/13, relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli Organi di indirizzo politico.
A renderlo noto, attraverso un Comunicato pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito web istituzionale, è la stessa Anac. L’adempimento interesserà quegli Oiv che, nell’ambito dell’attestazione ex Delibera Civit n. 77/13 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013, hanno riscontrato, nella griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013, l’omessa o carente pubblicazione dei dati relativi agli Organi di indirizzo politico dell’Amministrazione vigilata. I nominativi, con relativa indicazione degli obblighi non adempiuti, dovranno essere comunicati mediante la procedura disponibile al link http://www.campagnatrasparenza.it/ Segnalazione_Poli.php. “L’eventuale successivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei predetti dati da parte dei soggetti di cui è stata segnalata l’inosservanza – si legge ancora nella Nota dell’Authority – dovrà essere reso noto da parte dell’Oiv, o strutture con funzioni analoghe, a questa Autorità mediante attestazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.anticorruzione.it”.
Sulla base delle informazioni ricevute, l’Anac provvederà poi ad assolvere i propri adempimenti, introdotti dall’art. 45, comma 4, del Dlgs. n. 33/13. Il citato comma prevede infatti che l’Autorità (che alla data dell’emanazione del Decreto rispondeva al nome “Civit”) segnali, in relazione alla loro gravità, “i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all’ufficio di disciplina dell’Amministrazione interessata ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del Dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La Civit segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle Amministrazioni, agli Oiv e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. La Civit rende pubblici i relativi provvedimenti. La Civit, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del presente Decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione”.
Ricordiamo che il citato art. 14 ha introdotto, per le Pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di pubblicare, per ogni titolare di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, i seguenti documenti e informazioni:
a) atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) curriculum vitae;
c) compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica e importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati e relativi compensi corrisposti;
e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti;
f) dichiarazioni di cui all’art. 2, Legge n. 441/82, nonché attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima Legge, come modificata dal Dlgs. n. 33/13, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (oppure comunicazione del loro mancato consenso).
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