“Trasporto pubblico locale”: l’affidamento “in house” dei servizi deve essere opportunamente motivato

Nella Sentenza n. 683 del 3 ottobre 3030 del Tar Liguria, i Giudici statuiscono che la scelta dell’affidamento “in house” dei servizi di “Trasporto pubblico locale” deve essere necessariamente accompagnata da uno specifico supporto motivazionale circa le ragioni del mancato ricorso al mercato. In particolare, se l’aggiudicazione diretta ai sensi del Regolamento n. 1370/2007 esclude logicamente una procedura di gara ed una valutazione comparativa delle offerte, ne segue che non sussiste in capo all’operatore del Settore una posizione giuridica che lo legittimi a contestare anche la congruità economica dell’offerta del soggetto “in house” e le condizioni contrattuali del relativo affidamento. L’ordinamento giuridico riconosce tale posizione come meritevole di tutela soltanto in capo all’operatore che abbia partecipato ad una gara (art. 97 del Dlgs. n. 50/2016 sul sub-procedimento di verifica di congruità e sostenibilità dell’offerta risultata aggiudicataria). D’altro canto, poiché l’affidamento “in house” si risolve in un modello di organizzazione essenzialmente interno, definibile in termini di “delegazione interorganica”, è palese come sia logicamente estraneo all’istituto ogni rilievo volto a censurare l’omessa “traslazione” economica del rischio operativo di impresa, cioè un profilo che è proprio della causa dei soli contratti di appalto (art. 1655 del Cc.) o di concessione ex art. 3, lett. vv), del Dlgs. n. 50/2016, da stipularsi – ovviamente, in esito a gara – con soggetti distinti dall’Amministrazione affidante anche sul piano sostanziale, oltre che giuridico (diversamente dal soggetto “in house”, che costituisce la longa manus dell’Amministrazione affidante).