Trattamento di categorie particolari di dati: le prescrizioni del Garante

Il Garante Privacy, con il Provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante“Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del Dlgs. 10 agosto 2018, n. 101”, ha completato la procedura di revisione, alla luce del nuovo Regolamento europeo n. 679/2016/UE (“Gdpr”), delle 9 autorizzazioni generali rilasciate nel 2016 in vigenza del Dlgs. n. 196/2003 (cd. “Codice Privacy”). 

A seguito della consultazione pubblica avviata lo scorso dicembre 2018, l’Autorità ha adottato il provvedimento contenente gli obblighi che dovranno essere rispettati da un numero elevato di soggetti, pubblici e privati, in diversi Settori per poter trattare particolari categorie di dati personali, quali quelli legati alla salute, alle opinioni politiche, all’origine razziale o etnica, all’orientamento sessuale. Le prescrizioni riguardano infatti il trattamento di queste categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro; il trattamento degli stessi dati da parte degli Organismi di tipo associativo, delle Fondazioni, delle Chiese e Associazioni o comunità religiose, cosi come da parte degli investigatori privati; nonché il trattamento dei dati genetici e il trattamento effettuato per scopi di ricerca scientifica.

Il Provvedimento, adottato in base al Dlgs. n. 101/2018 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento Ue, tiene conto dei contributi maggiormente significativi e pertinenti inviati dai partecipanti alla consultazione.

Nello stesso Provvedimento, l’Autorità ha precisato che l’autorizzazione generale sul trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, Enti pubblici economici e soggetti pubblici n. 7/2016, alla luce della disciplina applicabile ai medesimi dati contenuta nel Regolamento e nel “Codice Privacy” (art. 10 Regolamento; art. 2-octies del “Codice”; art. 21 del Dlgs. n. 101/2018) ha cessato di produrre effetti giuridici.

Cessano altresì di produrre effetti le autorizzazioni generali nn. 2, 4 e 5 – riguardanti rispettivamente il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti e il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari – in quanto prive di specifiche prescrizioni.