“Tregua fiscale”: le risposte ai quesiti degli Ordini professionali e delle Associazioni di categoria

“Tregua fiscale”: le risposte ai quesiti degli Ordini professionali e delle Associazioni di categoria

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla c.d. “Tregua fiscale”, di cui alla Legge n. 197/2022 (“Legge di bilancio 2023”), ulteriori rispetto a quelli già contenuti nelle precedenti Circolari 13 gennaio 2023, n. 1/E, e 27 gennaio 2023, n. 2/E.

Con la Circolare in commento, a cui si rinvia per tutti gli approfondimenti del caso, l’Agenzia, attraverso il consueto schema “domanda-risposta” suddiviso per argomento, ha risposto ai numerosi quesiti posti dagli Odini professionali e dalle Associazioni di categoria.

Vengono riportate inoltre le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° Forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di “Telefisco 2023”.

In questa sede ci limitiamo ad evidenziare il chiarimento in materia di violazioni “formali” fornito al paragrafo 2 del documento.

L’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del Dlgs. n. 472/1997, non sono punibili “…le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’Imposta e sul versamento del Tributo” (c.d. violazioni “meramente formali”). Viceversa, sono “formali” le “…violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle c.d ‘violazioni sostanziali’” (vedasi Circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 2).

Tanto premesso, nell’ordine, in risposta ad alcune domande, l’Agenzia ha osservato quanto segue:

  • il codice “natura” di una fattura non è un elemento previsto dall’art. 21 del Dpr. n. 633/1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’Imposta, rappresenta una violazione “meramente formale”;
  • l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo “Sdi”, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con relativo versamento dell’Imposta, configura una violazione “formale”, sanabile mediante ravvedimento;

i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle Entrate (adempimento che, con riferimento agli Enti Locali, al momento riguarda essenzialmente le sole Farmacie comunali ed alcune attività spettacolistiche), ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta, integrano la violazione prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, del Dlgs. n. 471/1997 e, pertanto, costituiscono una violazione “formale”.


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