Tributi locali: chiarimenti del Mef in merito alla trasmissione delle Deliberazioni di nomina del Funzionario Responsabile

È stata pubblicata sul portale del Dipartimento delle Finanze, www.finanze.gov.it, la Nota Mef 24 marzo 2014, n. 7812/14, titolata “Trasmissione delle Deliberazioni di nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi”, che ha il fine di chiarire alcuni punti in merito alla trasmissione delle Deliberazioni di nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi.

Il Dipartimento delle Finanza preliminarmente ricorda che, in materia di nomina del Funzionario Responsabile dell’Imu, nominato con Deliberazione di Giunta, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riferibile al Tributo in oggetto, compresa la sottoscrizione di avvisi, richieste e provvedimenti, nonché l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi, si applica l’art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 504/92, in virtù del rinvio effettuato dall’art. 9, comma 7, del Dlgs. n. 23/11.

La Circolare Mef 18 aprile 2012, n. 3/DF, ha chiarito che il mancato rinvio all’art. 18-bis, del Dl. n. 8/93 – il quale disponeva la comunicazione della Deliberazione di nomina del Funzionario Responsabile Ici al Mef – rende non più obbligatoria la comunicazione della nomina.

Per quanto riguarda la Iuc, restando ferma la disciplina dell’Imu, non viene previsto alcun adempimento ulteriore rispetto alla nomina del Funzionario Responsabile Tasi e Tari.

Niente è previsto, con riferimento alla comunicazione del nominativo, per l’Imposta di scopo, l’Imposta di soggiorno, l’Imposta di sbarco e per il Canone per l’installazione degli impianti pubblicitari.

Con riferimento all’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e alla Tosap, il Mef ha precisato che la comunicazione del nominativo è prevista, rispettivamente, dall’art. 11, comma 2, e dall’art. 54, comma 2, del Dlgs. n. 507/93, ma il Ministero ha ritenuto quest’obbligo assolto con la mera pubblicazione del nominativo stesso sul sito informatico dell’Ente.

Il citato adempimento, oltre a favorire l’utilizzo delle tecnologie Ict da parte della Pubbliche Amministrazioni, risulta in linea, secondo il Dipartimento delle Finanze, con una maggiore informazione nei confronti del contribuente, in ossequio all’art. 5, della Legge n. 212/00.

In conclusione, il Mef ha precisato che, al fine di evitare che si producano inutili oneri per la finanza pubblica, le Deliberazioni di nomina dei Funzionari Responsabili dei Tributi sopra citati e dell’Addizionale comunale Irpef, non devono essere comunicate al Mef.