Tributi locali: le novità contenute nel testo del “Ddl. Stabilità 2016”

Tra le disposizioni del Disegno di legge per la “Manovra finanziaria 2016”, licenziato dal Senato il 20 novembre scorso, ci sono numerose novità in materia di Tributi locali. Queste le principali.
Commi da 8 a 14 – disposizioni Imu/Tasi
Il comma 8, lett. a), del testo licenziato dal Senato dispone l’esenzione Imu ex lege dell’unità immobiliare (esclusa quella classificata nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
• registrazione del contratto di comodato;
• non possesso di altro immobile ad uso abitativo in Italia;
• il comodatario abbia adibito nel 2015 l’unità ad abitazione principale.
La disposizione si applica anche ai contratti di comodato a favore di parenti disabili entro il secondo grado, anche in linea collaterale, che rispettano le sopraesposte condizioni.
Il rispetto dei requisiti richiesti dalla disposizione deve essere attestata nella Dichiarazione Imu/Tasi.
Le lett. b) e c), del comma 8, abrogano le disposizioni di favore previste per gli Iap con riferimento al moltiplicatore da applicare al reddito dominicale dei terreni e all’esenzione a scaglioni del valore imponibile Imu.
La lett. d) anticipa il termine ultimo per l’invio delle Delibere di fissazione delle aliquote e dei Regolamenti Imu al 14 ottobre di ciascun anno.
Il comma 9 abroga la possibilità per gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano di assoggettare ad Imu i fabbricati rurali strumentali e di prevedere a loro favore esenzioni, detrazioni e deduzioni.
Il comma 10 estende, a decorrere dal periodo d’Imposta 2014, l’effetto sostituzione Imu-Irpef anche con riferimento all’Imi, istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano, e all’Imis, istituita dalla Provincia autonoma di Trento.
Il comma 11, primo periodo, dispone che, a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione Imu di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall’Imu, inoltre: i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Contestualmente, sono state abrogate le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 9-bis, del Dl. n. 4/15.
Il comma 12 lett. a) esclude dal presupposto impositivo Iuc il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Parimenti, la successiva lett. b) esclude dal presupposto impositivo della componente Tasi il possesso e la detenzione di abitazioni principali come definite ai fini Imu, con l’esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La lett. c) prevede l’aliquota Tasi dello 0,1%, che può essere azzerata o portata allo 0,25% nell’ambito dell’autonomia regolamentare del Comune, per i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. “beni merce”).
La lett. d) esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l’unità immobiliare che occupa ad abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l’Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta.
La lett. e) anticipa al 14 ottobre il termine ultimo per l’invio delle Delibere di fissazione delle aliquote e dei Regolamenti Tasi al Mef.
Il comma 13 aggiunge, al novero delle unità immobiliari esenti ai fini Imu, quelle appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Il comma 14 esclude dall’applicazione dell’Imposta sul valore gli immobili situati all’estero l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano essere classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Commi da 15 a 17 – disposizioni in materia di “Fondo di solidarietà comunale 2016”
La lett. a), del comma 15, prevede che, a decorrere dall’anno 2016, la dotazione del “Fsc” è incrementata di Euro 3.746,75 milioni. La dotazione del Fondo è assicurata dalla quota di Imu di spettanza dei Comuni, pari ad Euro 4.717,9 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e Euro 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell’Imu di spettanza dei Comuni.
A seguito della riduzione della quota di Imu di spettanza dei Comuni da versare al bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2016 la dotazione di tale Fondo è ridotta per Euro 1.949,1 milioni annui.
La successiva lett. b) individua nel 30 aprile 2016 il termine ultimo per la definizione dei criteri utili alla determinazione del “Fsc 2016”.
La lett. c) sostituisce integralmente l’art. 1, comma 380-ter, lett. d), della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”) prevedendo che, con il Dpcm. di fissazione dei criteri di determinazione e riparto del “Fsc”, la quota di Imu di spettanza dei Comuni da versare all’entrata del bilancio dello Stato può essere variata, con conseguenziale rideterminazione della dotazione del Fondo. Il medesimo Dpcm. dispone anche le modalità di versamento della quota di Imu di spettanza dei Comuni all’entrata del bilancio dello Stato.
Il n. 1), della lett. d), dispone un incremento progressivo della quota di gettito dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario da accantonare per essere redistribuita: si passa dal 20% per l’anno 2015, al 30% per l’anno 2016, al 40% per l’anno 2017, fino al 55% per gli anni 2018 e successivi.
Il n. 2) ha previsto, ai fini della redistribuzione della quota accantonata, che per l’anno 2016 sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla Copaff entro il 31 marzo 2016.
Il n. 3) proroga anche per il 2016 tutte le disposizioni previste per l’anno 2015, dall’art. 1, comma 380-quater, della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”).
La lett. e), dispone che l’incremento del “Fsc” è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo Imu-Tasi derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli nell’anno 2015.
A decorrere dall’anno 2016, l’ammontare del “Fsc” di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati di cui al paragrafo precedente, per ciascun Comune:
a) della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del “Fondo di solidarietà comunale” per l’anno 2015;
b) delle Regioni a Statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del “Fsc 2015”.
Ai fini del paragrafo precedente, per dotazione netta si intende la differenza tra assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati per la ripartizione dell’incremento del “Fsc” a ciascun Comune, e la quota di alimentazione del Fondo a carico di ciascun Ente.
Il comma 16 dispone che, per la compensazione del minor gettito derivante dalle nuove disposizioni Imu-Tasi di cui ai commi da 8 a 14, i Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta beneficiano di un minor accantonamento di Euro 85,478 milioni a valere sulle quote di Compartecipazione ai tributi erariali, sulla base del gettito effettivo Imu-Tasi derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015.
Il comma 17 prevede, per l’anno 2016, un contributo di Euro 390 milioni da ripartire, con Dm. Ministero dell’Interno, in proporzione alle somme attribuite con Dm. Mef 6 novembre 2014. Il contributo predetto non rientra tra le entrate finali rilevanti per il calcolo del pareggio di bilancio.
Commi da 18 a 20 – Disposizione per il calcolo della rendita catastale delle unità immobiliare classificate nel Gruppo D ed E
Il comma 18 dispone che, a decorrere dall’anno 2016, la determinazione degli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Da detta stima sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Il comma 19 prevede la possibilità in capo agli intestatari degli immobili di cui al comma 18 di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita nel rispetto dei nuovi criteri previsti dal precedente comma.
Il comma 20 introduce una deroga all’art. 13, comma 4, del Dl. n. 201/11, in base alla quale per gli atti di aggiornamento di cui al comma 19 presentati entro il 15 giugno 2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto ai fini Imu dal 1° gennaio 2016.
Il comma 21, al fine del ristoro del mancato gettito sulla base delle disposizioni di cui al comma 20, dispone che, entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate comunica al Mef i dati relativi alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016. Successivamente, il Mef entro il 31 ottobre 2016 emana un Decreto per ripartire il contributo annuo di Euro 155 milioni.
A decorrere dall’anno 2017, il contributo di Euro 155 milioni è erogato con Decreto Mef entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati entro il 31 marzo 2017 dall’Agenzia delle Entrate sulle rendite proposte nel corso del 2016, ai sensi del comma 19 e a quelle già iscritte in Catasto dalla data del 1° gennaio 2016.
Comma 22 – Abolizione dell’Imu secondaria
Il comma 22 abroga l’art. 11, del Dlgs. n. 23/11, il quale, dopo la modifica apportata dall’art. 10, comma 10-bis, del Dl. n. 192/14, prevedeva l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 dell’Imposta municipale secondaria.
Comma 23 – Blocco all’aumento dei Tributi locali
Il comma in parola vieta, per l’anno 2016, agli Enti Locali di deliberare aumenti dei Tributi e delle Addizionali ad essi attribuiti rispetto a quanto già deliberato alla data del 30 luglio 2015.
Detto divieto non si applica alla Tari, nonché agli Enti Locali che hanno deliberato il pre-dissesto o il dissesto.
Comma 24 – Blocco maggiorazione Tasi
Per l’anno 2016, i Comuni che hanno disposto, relativamente agli immobili non esentati dalle disposizioni di cui ai commi da 8 a 24, la maggiorazione Tasi di cui all’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/13, qualora deliberata entro il 30 settembre 2015.
Per l’anno 2015 sono valide le Deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe adottate entro il 30 settembre 2015, per le quali l’Ente ha regolarmente provveduto, sia ai fini Imu che Tasi, all’invio al Mef, entro il 21 ottobre 2015, per la pubblicazione delle stesse sul Portale del federalismo fiscale.