Tributi locali: prorogata la sospensione dei versamenti per le popolazioni dei Comuni terremotati

È stato pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29 maggio 2018 il Dl. n. 55 del 29 maggio 2018, rubricato “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, contenente misure di proroga e sospensione dei termini dei versamenti tributari, contributivi, e del Canone Rai, per le popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.
Nello specifico, i contribuenti non titolari di redditi d’impresa, di lavoro autonomo, nonché gli esercenti di attività agricole, dovranno versare i Tributi oggetto della sospensione entro il 16 gennaio 2019, oppure possono rateizzare il dovuto in massimo 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo termine del 16 gennaio 2019. Il mancato pagamento di una o più rate comporterà l’iscrizione a ruolo delle somme inevase, comprensive di sanzioni ed interessi. La relativa cartella sarà notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione.
Per quanto concerne gli adempimenti contributivi e assicurativi, passa da 24 a 60 il numero di rate mensili per poter effettuare il versamento delle somme sospese, a decorrere dal 31 gennaio 2019.
I termini per la notifica delle cartelle di pagamento, oltre alle attività esecutive da parte dell’Agente della riscossione ed i termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli Enti creditori, compresi gli Enti Locali, riprendono a partire dal 1° gennaio 2019.
Viene altresì disposto che il pagamento del Canone Rai è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento può essere effettuato anche tramite rateizzazione, con un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento, saranno disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del Decreto in parola.
Nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2-bis, del Dl. n. 148/17, che hanno dichiarato l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, la sospensione del pagamento delle spettanze relative alle utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua, è differita al 1° gennaio 2019.
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