Unione di Comuni:  la spesa di personale dei Comuni partecipanti deve tenere conto della quota parte di spesa riferibile agli stessi

Nella Delibera n. 102 del 13 settembre 2016 della Corte dei conti Piemonte, il Parere riguarda la spesa di personale relativa all’Unione di Comuni costituita a far data dal 1° gennaio 2015. La Sezione afferma che, poiché i dati relativi alla spesa di personale sono ricavabili con certezza a consuntivo, considerato che l’Unione risulta costituita e operante dal 1° gennaio 2015, l’esercizio 2015 andrà considerato come “prima applicazione” e, pertanto, la spesa di personale risultante dal rendiconto consuntivo dell’Unione al 31 dicembre 2015 non dovrà superare quella sostenuta precedentemente dai singoli Comuni. Dall’esercizio 2016 dovranno essere assicurati i prescritti risparmi di spesa.

In sostanza, la spesa di personale dei Comuni partecipanti all’Unione deve necessariamente tenere conto della quota parte di spesa dell’Unione riferibile agli Enti partecipanti. Il criterio di determinazione di tale spesa, rimesso alla discrezione degli Enti partecipanti, deve comunque ragionevolmente esprimere l’entità del servizio reso dal personale dell’Unione ai singoli Comuni.