Urbanistica: rapporti tra pianificazione comunale e sovracomunale

Nella Sentenza n. 6263 del 15 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che il Sistema della pianificazione territoriale urbanistica successivo alla riforma costituzionale del 2001, inquadrato dalle Leggi regionali c.d. di “seconda generazione”, si presenta in maniera ben diversa da quello riveniente dalla Legge urbanistica del 1942. Esso risponde cioè ad uno scenario meno “gerarchico” e più armonico, che vede nella leale collaborazione, oltre che nella sussidiarietà, i teorici Principi ispiratori delle scelte. La pianificazione sovracomunale, affermatasi sia sul livello regionale sia provinciale, si connota quindi per una natura “mista” relativamente a contenuti – prescrittivi, di indirizzo e di direttiva – e ad efficacia, nonché per la flessibilità nei rapporti con gli strumenti sottordinati. La pianificazione comunale a sua volta non si termina più nel solo tradizionale Piano regolatore generale, ma presenta un’articolazione in atti o parti tendenzialmente distinti tra il profilo strutturale e quello operativo, e si connota per l’intersecarsi di disposizioni volte ad una programmazione generale che abbia come obiettivo lo sviluppo socio-economico dell’intero contesto. I Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale costituiscono una peculiare e atipica declinazione di strumenti urbanistici sovracomunali, caratterizzati non da una generica esigenza di conferire alla pianificazione un respiro più ampio rispetto a quello della dimensione comunale, bensì anche da finalità di politica economica omogenea. Dunque, si tratta di un modello di sovraordinazione connotato da una particolare incisività, consono a logiche di coordinamento settoriale, ma anche di sviluppo economico, tali da risolversi perfino nell’apposizione di vincoli espropriativi, ben più incisivi rispetto a quelli conformativi di regola rivenienti dal regime di edificabilità dei suoli. Per tale ragione, tale tipo di pianificazione, nata nel contesto ordinamentale antecedente la riforma costituzionale del 2001, è assorbita dal Legislatore a quella territoriale di coordinamento di cui all’art. 5 della Legge urbanistica fondamentale. Lo strumento urbanistico sovracomunale, anche quando caratterizzato da particolare cogenza, come i Piani consortili di sviluppo industriale, non delegittima i poteri comunali di governo del territorio. Nel caso di specie, piuttosto la loro vocazione settoriale li rende mirati ad uno specifico obiettivo, necessitante d’una regolazione dedicata e di tempi certi d’attuazione. Da qui la possibilità di sintesi procedurale attuata da alcune Leggi regionali tra i vari livelli di pianificazione che risolva alla radice i problemi di coordinamento, facendo ricorso, ad esempio, al tipico momento di condivisione delle istanze procedimentali distinte costituito dalla Conferenza dei servizi. Perciò, l’affermata sovraordinazione tra 2 discipline non può risolversi nella sostanziale neutralizzazione dei contenuti degli atti comunali, stante che la illegittimità (non inefficacia) degli stessi ne presuppone comunque la caducazione solo a seguito di azione demolitoria.