Usi civici: giurisdizione

Nella Sentenza n. 9280 del 20 maggio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità sono chiamati ad individuare i confini tra la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall’art. 29 della Legge n. 1766/1927, e quella del Giudice ordinario.

In particolare, con la locuzione “usi civici” si indicano i diritti spettanti a una collettività insediata su un territorio e ai suoi componenti (cives), il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. La Suprema Corte afferma che appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l’accertamento dell’appartenenza di un terreno al “demanio civico”. Invece, sono fuori da tale giurisdizione tutte le controversie che abbiano ad oggetto l’accertamento dell’appartenenza di un terreno al demanio comunale non destinato all’uso civico (come il demanio stradale), le quali spettano alla giurisdizione del Giudice ordinario.