Tar Lazio, Sentenza n. 12834 del 30 giugno 2025
Il Ministero dell’Interno ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 200 Funzionari nella carriera prefettizia. Una candidata ha partecipato regolarmente, superando la prova preselettiva e accedendo alle cinque prove scritte previste, tra cui una di traduzione da una lingua straniera. Tuttavia, dopo la correzione degli elaborati, è stata esclusa dalla procedura per un presunto segno di riconoscimento: un cerchio a matita tracciato sul foglio contenente il testo da tradurre, e non sull’elaborato vero e proprio. La Commissione ha giustificato l’esclusione sulla base di un criterio stabilito con un verbale precedente, secondo cui qualsiasi uso di matita o penna diversa da quella nera costituiva un segno di riconoscimento. La candidata ha fatto ricorso, sostenendo che la Commissione non poteva introdurre nuove regole dopo lo svolgimento delle prove, che il foglio con il testo da tradurre non fosse parte dell’elaborato, che l’uso della matita per segnare termini da cercare nel vocabolario fosse prassi normale nelle prove di traduzione e che non vi fosse alcun intento identificativo. Ha inoltre invocato la violazione degli artt. 13 e 14 del Dpr. n. 487/1994, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, il Principio di tassatività delle cause di esclusione e l’eccesso di potere. Il Ministero ha sostenuto che, nelle istruzioni pubblicate il 3 novembre 2021, era chiaramente vietato l’uso di strumenti diversi dalla penna fornita. I Giudici hanno accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’anonimato non può essere interpretato in modo assoluto: un’esclusione è legittima solo se il segno è intenzionale e univocamente riconoscibile. L’uso contenuto della matita, se funzionale alla prova, non rappresenta di per sé un intento identificativo. Nel caso concreto, il segno non era sull’elaborato, ma sulla traccia, e non appariva anomalo. Inoltre, le istruzioni non vietavano in modo chiaro l’uso della matita su materiali diversi dall’elaborato scritto. L’applicazione rigida del criterio da parte della Commissione è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata. Per questi motivi, l’esclusione è stata annullata e i Giudici hanno ordinato nuovamente la correzione dell’elaborato da parte di una diversa Commissione, in forma anonima, con tutte le garanzie di imparzialità. In caso di superamento della prova, la candidata deve essere ammessa alle fasi successive del concorso ed eventualmente inserita in graduatoria. Il caso ha chiarito che l’uso non anomalo della matita, se non accompagnato da elementi intenzionali, non può giustificare l’esclusione da un concorso pubblico.




