Nella Delibera n. 58 del 21 settembre 2017 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, viene chiesto un parere in materia di valorizzazione di aree urbane edificate. La Sezione chiarisce che le limitazioni al trasferimento di immobili Peep contenuti nell’art. 35, commi 15, 16, 17, 18, 19, della Legge n. 865/71, continuano ad applicarsi per tutte le convenzioni stipulate fino all’entrata in vigore dell’art. 23 della Legge n. 179/92 nonché per quelle Convenzioni che, anche dopo tale intervento normativo, hanno provveduto a riproporre espressamente nel testo i limiti in questione. Le somme che l’Ente andrà ad incassare in forza di dette previsioni non potranno essere destinate al sostenimento di spese generali ma dovranno necessariamente rispettare il vincolo di destinazione previsto dalla norma ed essere reimpiegate nell’acquisto di aree per l’acquisto di case economiche e popolari.