Verbale di verifica di congruità del Rup: la mancanza della data non costituisce vizio invalidante

Nella Sentenza n. 739 del 21 maggio 2019 del Tar Toscana, una Cooperativa ha impugnato il bando e il provvedimento di aggiudicazione relativi ad una procedura di gara bandita da una Società per l’affidamento in concessione del Servizio di raccolta finalizzata al recupero degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento nel territorio di tre Comuni toscani.

La Società eccepisce che la nota con la quale il Rup ha attestato l’avvenuta verifica di congruità dell’offerta sarebbe priva di data. Tale carenza sarebbe sintomo di eccesso di potere atteso che non sussisterebbe la certezza in ordine al fatto che la predetta nota sia anteriore al provvedimento di aggiudicazione. Secondo i Giudici, la mancanza della data non costituisce vizio invalidante del provvedimento, ma mera irregolarità. Inoltre, alla luce del contesto procedimentale in cui essa si inserisce, non vi sono motivi per ritenere che la menzionata nota sia stata sottoscritta dopo il provvedimento di aggiudicazione. Infatti, il documento è stato preceduto da altre comunicazioni interlocutorie recanti data (anteriore alla aggiudicazione) e sottoscrizione del medesimo Funzionario. Appare quindi del tutto inverosimile l’ipotesi che questi abbia posticipato la conclusione del procedimento di verifica rispetto all’atto finale della gara.

Inoltre, i Giudici aggiungono che l’assenza di motivazione non inficia la legittimità della verifica, stando a significare soltanto che il Rup ha fatto proprio il quadro esplicativo evidenziato nelle giustificazioni della Impresa che è divenuto pertanto parte integrante della motivazione.