Tar Lazio, Sentenza n. 13505 del 9 luglio 2025
Una Società che aveva partecipato ad una gara per l’affidamento del Servizio di “Trasporto pubblico” era risultata inizialmente prima in graduatoria, ma dopo una valutazione favorevole da parte della Commissione, l’Amministrazione ha tuttavia deciso di avviare una verifica di congruità dell’offerta per via della rilevanza strategica dell’affidamento.
La Società è stata convocata per un’audizione, ma non ha ricevuto indicazioni puntuali sulle criticità oggetto del confronto, nonostante avesse formalmente richiesto chiarimenti in proposito. In assenza di riscontro, ha interpretato il silenzio come un rinvio implicito dell’incontro e non vi ha partecipato. L’Amministrazione, senza riaprire il confronto, ha escluso la Società dalla gara e assegnato l’appalto al concorrente secondo classificato.
I Giudici hanno ritenuto illegittima l’esclusione e ne hanno disposto l’annullamento, affermando che, anche in assenza di evidenti profili di anomalia, l’Amministrazione può legittimamente attivare verifiche a tutela dell’interesse pubblico e per garantire il miglior risultato possibile, ai sensi dell’art. 110 del Dlgs. n. 36/2023, e dell’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE. Tuttavia, tali verifiche devono svolgersi nel rispetto del Principio del contraddittorio, della trasparenza, della collaborazione e della buona fede.
Nel caso esaminato, la Stazione appaltante non ha garantito un confronto effettivo, né ha comunicato in modo tempestivo e chiaro le criticità rilevate. La mancata partecipazione all’audizione non può essere interpretata come una rinuncia al diritto al contraddittorio, soprattutto se conseguenza di un malinteso ragionevole causato da carenze comunicative. Il diritto al contraddittorio non può essere sacrificato sulla base di un’assenza non supportata da fatti certi, e l’Amministrazione, per rispettare i Principi di legalità e buon andamento, avrebbe dovuto indicare formalmente le criticità rilevate e concedere un congruo termine per le controdeduzioni.
Richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sentenza n. 1969/2019; Sentenza n. 1591/2024; Sentenza n. 9214/2024), i Giudici hanno ribadito che nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia è essenziale assicurare un confronto preventivo: l’Impresa deve poter chiarire gli aspetti contestati prima di essere esclusa. Comunicare le ragioni dell’esclusione solo nel provvedimento finale, come avvenuto in questo caso, vìola i Principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto nella parte relativa all’esclusione.
L’Amministrazione dovrà ripetere la verifica di congruità nel pieno rispetto delle garanzie procedimentali e del diritto al contraddittorio.
Sono state invece respinte le domande di annullamento dell’aggiudicazione al concorrente e di subentro nel contratto.






