Nella Delibera n. 118 del 13 luglio 2017 della Corte dei conti Abruzzo, viene chiesto un parere sulla possibilità che l’Ente comunale proceda, in applicazione dell’art. 86 del Dlgs. n. 267/00, al rimborso, nei confronti del Sindaco, dei contributi minimi previsti nel Dm. del 2005 anche in assenza della dichiarazione circa l’interruzione dell’attività professionale, svolta residualmente rispetto a quella di Sindaco, in quanto, ove fosse ritenuta necessaria suddetta dichiarazione, i contributi versati alla Cassa forense non sarebbero utilizzabili ai fini pensionistici.
La Sezione chiarisce che l’Amministratore lavoratore autonomo che intenda richiedere all’Ente Locale il versamento dei citati oneri in misura forfettaria dovrà astenersi dall’attività di lavoro autonomo, dando evidenza di tale rinuncia attraverso idonea documentazione (che, a titolo di esempio, può inerire la dichiarazione di avvenuta sospensione dell’attività professionale o altra documentazione ove emerga l’assenza di redditi conseguenti all’esercizio di tale attività) da rendere al Comune ed al competente Istituto di previdenza che comprovi in concreto il requisito dell’esclusività.