Nell’Ordinanza n. 1360 del 18 gennaio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una Azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica. Infatti, la Suprema Corte specifica che occorre distinguere la funzione sostanzialmente decorativa da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio
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