Via ai contributi a Imprese ed esercenti che svolgono attività in Comuni sopra i 10.000 abitanti dove si trovano Santuari religiosi

L’Agenzia delle Entrate ha emanato in data 8 settembre 2021 un Provvedimento che detta le istruzioni per l’accesso, da parte di Imprese ed esercenti privati, ai contributi a fondo perduto nei Comuni in cui si trovano Santuari religiosi. 

Sono interessate a tale contributo, disciplinato dal Dl. n. 104/2020, le Imprese e gli esercenti che svolgono la propria attività nei Centri storici dei Comuni dove si trovano Santuari religiosi e che presentano più di 10.000 abitanti.

Rinviando ai contenuti del Provvedimento, in questa sede ricordiamo che:

– l’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’Area riservata del Portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

– le domande si potranno trasmettere a partire dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021, anche tramite Intermediario;

– il contributo, che non può superare i Euro 150.000, è stato previsto per le Imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei Centri storici (zone A o equipollenti) di Comuni in cui sono situati Santuari religiosi e che presentano 2 caratteristiche: una popolazione superiore a 10.000 abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in Paesi esteri almeno 3 volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle Amministrazioni pubbliche competenti. 

Il requisito del numero di abitanti (superiore a 10.000) non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Tale percentuale è, rispettivamente, del 15%, 10% e 5% per i soggetti con ricavi o compensi, nell’ordine, non superiori a Euro 400.000, superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1.000.000, e superiori a Euro 1.000.000, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto. 

In ogni caso, il contributo è determinato per un importo minimo di Euro 1.000 per le persone fisiche e di Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Il contributo, che sarà determinato tenendo conto del limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e dell’ammontare totale relativo alle Istanze accolte, verrà accreditato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.