Via libera del Consiglio di Stato per l’iscrizione dei Dottori commercialisti nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali

Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 26 maggio 2014, n. 2676

L’Istituto nazionale dei Revisori legali, con ricorso presentato innanzi al Tar Lazio, aveva chiesto, attraverso l’annullamento del Dm. Interno n. 23/12 e di ogni altro atto ad esso connesso, di riservare in via esclusiva agli iscritti al Registro dei Revisori legali, e non anche ai Commercialisti, l’accesso all’Elenco da cui estrarre a sorte i Revisori degli Enti Locali, istituito con l’art. 16, comma 25 del Dl. n. 138/11.

Il Tar (Sentenza n. 3092/13) aveva respinto il ricorso, avendo rilevato insussistente la censura e ritenendo che il dato normativo secondo il quale nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali possono essere iscritti anche coloro che sono iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili si pone in continuità con le specifiche disposizioni in materia contenute nel Tuel (art. 234 e seguenti).
Con la Sentenza in commento, il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta di annullamento della cennata Pronuncia del Tar Lazio da parte dell’Istituto nazionale dei Revisori legali.
L’Inrl sosteneva la completa assenza di qualsivoglia peculiarità della revisione legale pubblica rispetto al titolo professionale di Revisore legale riservato ai soggetti iscritti nel Registro istituito ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 39/10. Inoltre, secondo l’Istituto ricorrente, la distinzione tra revisione legale pubblica e revisione legale privata, rilevata dal Giudice amministrativo in primo grado, finirebbe per ripercuotersi negativamente sulle garanzie di indipendenza ed imparzialità dell’Organo di revisione, sostenendo l’impossibilità di considerare tra loro equipollenti le 2 figure del Revisore legale e del Commercialista e l’irragionevolezza delle disposizioni che recano l’automatica equiparazione delle 2 categorie in parola ai fini della composizione dell’Organo di revisione.
Il Consiglio di Stato, nella Sentenza in epigrafe indicata, ha affermato l’infondatezza delle censure mosse, ritenendo le disposizioni che includono gli iscritti all’Odcec tra i soggetti abilitati all’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11, pienamente coerenti con la disciplina comunitaria e nazionale, anche costituzionale, di riferimento. Inoltre, a parere dei Giudici, “non si può dire affatto che la norma citata vìoli il diritto all’esercizio dell’attività professionale di Revisore legale” esclusivo dei soggetti iscritti nel relativo Registro, previo superamento di un esame diretto all’accertamento dell’idoneità professionale.
L’attività di revisione contabile “pubblica” non rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2006/43/Ce e delle altre Direttive comunitarie relative alle revisioni legali dei conti annuali e di conti consolidati. Né, tanto meno, le P.A. sono annoverabili tra gli Enti di interesse pubblico specificatamente elencati dal Dlgs. n. 39/10 di recepimento della Direttiva Ce citata.
Non rientrando l’attività di revisione contabile pubblica nel concetto di “revisione legale”, ne consegue che la disciplina impugnata inerente all’ammissione dei Commercialisti all’iscrizione all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, non può affatto considerarsi in contrasto con la normativa comunitaria in materia di revisione legale.
Secondo i Giudici, non può ritenersi nemmeno che la disciplina normativa in parola possa in qualche modo configurare l’equipollenza tra le 2 figure lamentata dal ricorrente, dal momento che non è mai normativamente prevista, né l’impianto normativo risulta atto a determinare una certa equiparazione di fatto tra le 2 figure.
Infine, il Consiglio di Stato non ritiene che le norme impugnate possano ritenersi irragionevoli o incompatibili con l’interesse pubblico alla salvaguardia della funzionalità e dell’efficacia dell’Organo di revisione, dal momento che, da un lato, l’indipendenza è assicurata dal sistema di nomina mediante estrazione, e, dall’altro, il possesso di requisiti di formazione, professionalità, esperienza nella materia della revisione dei conti degli Enti Locali richiesti non possono ritenersi in astratto non appartenenti alla categoria professionali dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
In conclusione, secondo il giudizio del Consiglio di Stato, con la norma in questione il Legislatore avrebbe inteso mirare “a creare una specifica categoria dei Revisori dei conti negli Enti Locali, in grado di garantire una base minima di conoscenze cui va aggiunto un ‘quid pluris’ di preparazione professionalità di per sé estraneo”, sia ai Dottori commercialisti, sia ai Revisori legali.
Quindi, la disciplina della composizione dell’Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, recata dall’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/11, risulta immune dalle censure di non conformità con la normativa comunitaria, alla quale la disciplina in esame è del tutto estranea.
Pertanto, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato dall’Istituto nazionale dei Revisori legali, il quale chiedeva di includere nell’Elenco solo gli iscritti al Registro dei Revisori legali e conferma la legittimità dell’accesso dei Dottori commercialisti all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali.

di Carolina Vallini

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.

Seguici sui social:

Revisione

Siamo al fianco di Enti pubblici, privati e professionisti nelle pratiche di revisione legale e contabile.